Sentenza n. 307/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno richiesto per "affidamento" e contestuale esclusione del rilascio di altri permessi di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Brescia con cui gli era stato negato il permesso di soggiorno per "affidamento" ed era stato escluso che gli spettasse un diverso titolo di soggiorno. Dalla ricostruzione operata dal giudice emerge che il cittadino straniero aveva riportato una condanna penale, aveva ottenuto l'affidamento ai servizi sociali e lavorava come cameriere; aveva quindi presentato domanda di permesso di soggiorno per "affidamento", equivocando tale espressione, riferita ai minori stranieri non accompagnati, con la modalità di espiazione della pena. Il ricorrente aveva lamentato anche la mancata reiterazione del soccorso istruttorio e aveva formulato censure relative all'espulsione dal territorio nazionale. In fase cautelare il TAR aveva ritenuto insussistente il fumus boni iuris, reputando legittimo il diniego e l'esclusione del permesso per lavoro subordinato, in assenza delle procedure previste per tale titolo, nonché estranee alla giurisdizione amministrativa le questioni sull'espulsione. Prima dell'udienza di merito, il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto un permesso di soggiorno in seguito alla presentazione di una domanda di protezione internazionale e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché essa richiede la piena soddisfazione della pretesa e il ricorrente aveva depositato soltanto una ricevuta relativa alla convocazione per il fotosegnalamento connesso alla domanda di asilo, non la prova dell'ottenimento di un titolo idoneo a soddisfare integralmente la domanda originaria. Ha tuttavia ritenuto inequivocabilmente sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, c.p.a., sulla base della memoria e della dichiarazione resa dal difensore in udienza, e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese sono state compensate per metà; l'altra metà, pari a 1.500 euro oltre accessori, è stata posta a carico del ricorrente, in considerazione della legittimità dell'azione amministrativa già rilevata nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente sia pienamente soddisfatta.
La cessazione della materia del contendere richiede la prova del completo soddisfacimento della pretesa azionata; la mera presentazione di una domanda o la convocazione per attività connesse alla sua trattazione non sono sufficienti.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
È sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione della causa.
La dichiarazione inequivoca della parte, desumibile dalla memoria e dalla dichiarazione resa in udienza, può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede la piena e comprovata soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio; non è sufficiente la mera presentazione di una nuova domanda amministrativa o la convocazione per attività preliminari alla sua trattazione.
- Quando la piena soddisfazione della pretesa non è provata, ma dagli atti e da una dichiarazione inequivoca della parte emerge il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente l'integrale compensazione delle spese: il giudice può distribuirle tenendo conto della natura processuale della decisione e della legittimità dell'azione amministrativa risultante dagli atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →