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Sentenza

Sentenza n. 694/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 280/2023, depositata e resa pubblica il 30.06.2023.

Giustizia amministrativa202501822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 280/2023, relativa al pagamento di annualità riconosciute dal giudice ordinario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., sostenendo l'inesecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 280/2023. Nel corso del giudizio, il Ministero ha depositato documentazione attestante l'avvenuto accredito, sin dall'8 aprile 2024, delle annualità riconosciute dalla sentenza del giudice ordinario. Tale circostanza era stata comunicata anche al difensore della ricorrente con nota del 19 gennaio 2026 e non è stata contestata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo infondata la pretesa poiché l'obbligazione derivante dalla sentenza del giudice ordinario risultava già adempiuta prima della proposizione del ricorso. La documentazione dell'amministrazione comprovante l'accredito non è stata contestata dalla ricorrente e, pertanto, è stata ritenuta dimostrativa dell'avvenuta esecuzione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione di euro 400, oltre spese generali e oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, azione proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 64 c.p.a.

    La documentazione dell'amministrazione relativa all'avvenuto pagamento, non contestata dalla parte interessata, è stata valorizzata ai fini della prova dell'adempimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza deve essere respinto quando l'amministrazione dimostri che, prima o nel corso del giudizio, ha integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
  • La documentazione prodotta dall'amministrazione per dimostrare l'avvenuto adempimento, ove ritualmente comunicata alla controparte e non specificamente contestata, può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta, in assenza di ragioni indicate in senso contrario, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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