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Sentenza

Sentenza n. 4133/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4797 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.10.2024.

Giustizia amministrativa202502874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento derivante dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4797/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice procedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 4797/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato i resistenti in solido al pagamento di 1.059,24 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza era stata notificata il 31 ottobre 2024, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 giugno 2025. Anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era inutilmente decorso. Persistendo l'inadempimento dell'amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'amministrazione, pur costituitasi formalmente, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del ricorrente. Al commissario non spetta alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice ha dichiarato l'inottemperanza, ordinato l'esecuzione del giudicato e nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati in materia di regolazione e liquidazione delle spese del giudizio amministrativo e di applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, da rifondere solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento di una somma di denaro, il creditore può agire in ottemperanza dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo esecutivo, della prova della sua definitività e della persistente mancata esecuzione, non contestata dall'amministrazione, è sufficiente a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare entro un termine successivo in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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