Sentenza n. 947/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1598/2025, resa sul ricorso R.G. n. 12025/2024 dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I civ., in data 10.04.2025 e notificata in data 20.06.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 1598/2025, che aveva disposto il pagamento di € 5.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione da parte del Comune di Palermo della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 1598/2025, non impugnata e divenuta definitiva. Ha chiesto l’ordine di corresponsione della somma di € 5.000,00, oltre agli interessi dovuti, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la definitività del titolo mediante certificazione di Cancelleria e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’ottemperanza, e ha ordinato al Comune di Palermo di dare piena e puntuale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, prevedendo che il Commissario intervenga, su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione. Ha inoltre disposto, quale penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del Commissario sarà liquidato successivamente secondo il d.P.R. 115/2002 e che gli atti del Commissario dovranno essere depositati tramite il Processo Amministrativo Telematico.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un Commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Consente di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di disporre una penalità di mora per la violazione o l’inosservanza successiva dell’ordine giudiziale; nel caso concreto la penalità è stata individuata negli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
d.P.R. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al Commissario ad acta; sono richiamati in particolare gli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 115/2002
È richiamato per la disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del Commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 115/2002
È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del Commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo e sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su istanza di parte in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione alle concrete esigenze di esecuzione, mediante la corresponsione degli interessi legali sull’importo dovuto per il periodo successivo alla notificazione o comunicazione della decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta.
- L’incarico di Commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il compenso del Commissario ad acta deve essere richiesto nei termini di legge; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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