Cassazione Penale, Sentenza n. 49684/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 14/10/2021 per contestata applicazione dell'aggravante ex art. 7 decreto-legge n.152/1991 (ora art.416-bis.1 c.p.) anche in relazione al capo g) (tentata estorsione a carico di Brio Marco) e doglianza sulla carenza di motivazione in ordine ai criteri adottati per la determinazione della pena e per l'aumento per il concorso di circostanze ad effetto speciale ex art. 63, comma 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente all'illegittima applicazione dell'aggravante al capo g). Ha rilevato che il Procuratore generale nella precedente impugnazione non aveva censurato la mancata applicazione dell'aggravante per il capo g), sicché si era formato un giudicato interno su quel punto; l'estensione dell'aggravante in sede di rinvio ha determinato una reformatio in peius non giustificata. Richiamando il dictum delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 38809/2022), la Corte ha potuto rilevare d'ufficio l'illegalità della pena in favore del reo e ha annullato senza rinvio la decisione solo nella parte relativa al riconoscimento dell'aggravante per il capo g), rideterminando la pena complessiva alla statuizione della sentenza di Corte d'Appello n.3118/18 del 29/10/2018 (anni sette di reclusione e € 8.600,00 di multa). Ha invece respinto il motivo relativo alla motivazione sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
decreto-legge n.152 del 13 maggio 1991, conv. nella legge n.203 del 12 luglio 1991 (art. 7) / art. 416-bis.1 c.p.
art. 7 decreto-legge n.152/1991 (attualmente inserita nell'art. 416-bis.1 cod. pen.)
L'aggravante prevista non poteva essere applicata al capo g) perché la pubblica accusa non l'aveva impugnata in quella parte, e il suo riconoscimento successivo ha determinato un aumento di pena illegale rispetto al giudicato interno
art. 63, comma 4, cod. pen.
art. 63 comma 4 cod. pen.
Rilevata contestazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla modulazione dell'aumento per il concorso di circostanze ad effetto speciale; la Corte ha però ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sulle pagine indicate e ha respinto questo motivo
Costituzione (artt. 3, 13, 25, 27)
Richiamati come parametri costituzionali che giustificano il potere della Cassazione di rilevare l'illegalità della pena e di applicare il principio di favore rei
Sezioni Unite, sentenza n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia, Rv. 283689)
Sez.U. n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689
Principio secondo cui la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena (anche in presenza di contrasto con l'orientamento di impugnazione), in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., valorizzando il principio del favor rei
Massime di principio
- Se la pubblica accusa non impugna specificamente la mancata applicazione di un'aggravante per un determinato capo, la decisione che escludeva l'aggravante può formare giudicato interno e impedire un successivo aumento di pena su quel capo.
- La Corte di Cassazione, alla stregua del principio del favor rei e delle Sezioni Unite, può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena e annullare senza rinvio le parti illegali se l'aumento di pena deriva da una reformatio in peius non giustificata dall'impugnazione della pubblica accusa.
- In situazioni di contrasto tra l'orientamento della Corte di Cassazione e il giudicato interno formatosi per mancata impugnazione, prevale la tutela del reo rispetto all'aggravamento non adeguatamente censurato dalla pubblica accusa.
- Quando l'annullamento di un'aggravante comporta modifica della pena complessiva, la Corte può rideterminare la pena ripristinando la statuizione precedente che non aveva tenuto conto dell'aumento illegittimo.
- In fase di rinvio è essenziale verificare con attenzione l'oggetto dell'impugnazione della pubblica accusa per evitare effetti di reformatio in peius derivanti dall'estensione di questioni non dedotte in ricorso
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