Cassazione Civile, Ordinanza n. 11228/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un avvocato aveva presentato istanze di rimborso dell'IRAP versata per più annualità, deducendo di non essere soggetto all'imposta per mancanza di autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in sede di appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione ritenendo: ammissibile l'appello, insussistente un giudicato interno per alcune annualità, e provata l'autonoma organizzazione sulla base delle spese e dei compensi corrisposti a terzi, reputando inoltre tardiva parte della documentazione prodotta in appello. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 329 c.p.c. per mancato riconoscimento dell'acquiescenza dell'Agenzia su alcune annualità (2003, 2004 e 2009); 2) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e vizio motivazionale, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'assenza di autonoma organizzazione e che l'Agenzia non avesse fornito prova contraria; 3) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la CTR deciso anche sulle annualità che sarebbero state non più controverse.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, riconoscendo che per le annualità 2003, 2004 e 2009 si era formato giudicato interno/acquiescenza poiché l'appello dell'Agenzia non le aveva specificamente devolute; ha accolto anche, nei limiti della violazione di legge, il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse attribuito rilievo all'esistenza di compensi a terzi senza indagarne la natura e senza valutare compiutamente l'impiego dei beni strumentali, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite sul presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Il quarto motivo è stato assorbito, mentre il terzo è stato dichiarato inammissibile o comunque infondato perché la CTR si era pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, la decisione di merito escludeva l'omissione di pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
L'acquiescenza riguarda i capi non impugnati; in una controversia relativa a più annualità di imposta, ciascuna annualità costituisce un capo autonomo e può formare oggetto di acquiescenza parziale.
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore non dispiega efficacia nel giudizio di cassazione per il principio di perpetuatio dell'ufficio difensivo.
art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997
Il presupposto dell'IRAP ricorre solo se il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia minima indicata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 3 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dal ricorrente quale disposizione connessa al presupposto e all'ambito applicativo dell'IRAP.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare l'ammissibilità dell'appello nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice pretermitta totalmente il provvedimento necessario; non sussiste se la questione è stata comunque esaminata o risolta implicitamente con la decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, tra cui l'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione deve indicare specificamente il fatto storico decisivo omesso; un richiamo generico o sovrapposto ad altre censure non è sufficiente.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In una controversia tributaria relativa a più annualità, la sentenza che decide contestualmente su periodi d'imposta distinti contiene capi autonomi per ciascuna annualità: l'appello deve investire specificamente ogni capo che si intende rimettere in discussione, altrimenti su quelli non impugnati si forma acquiescenza ex art. 329 c.p.c.
- Nel giudizio di rimborso IRAP promosso da un professionista, il contribuente deve dimostrare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, ma il giudice deve valutare concretamente la natura dei costi per lavoro di terzi e dei beni strumentali, senza presumere l'esistenza dell'organizzazione dalla sola presenza di spese o compensi.
- Ai fini dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione non è integrato automaticamente da qualunque compenso corrisposto a terzi: occorre distinguere tra collaborazioni continuative e prestazioni occasionali, nonché verificare se le attività svolte da terzi siano meramente esecutive o piuttosto funzionali all'assetto organizzativo dell'attività professionale.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato l'eccezione, anche implicitamente, decidendo la causa nel merito in modo incompatibile con la tesi della parte; è necessaria una vera e propria totale pretermissione del capo o dell'istanza.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo asseritamente omesso; la formulazione generica o la sovrapposizione con censure di violazione di legge non consente il vaglio di legittimità.
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