Sentenza del 15/03/2017 n. 6720 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che i versamenti bancari del contribuente dovessero rilevare ai fini dell'accertamento dei maggiori ricavi e del maggior reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. S.S. contestava invece la validità del processo per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società di persone A. di Sc.An. s.a.s. e degli altri soci, in quanto l'accertamento dei redditi della società e dei soci costituisce un procedimento unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale di S.S. e ha dichiarato assorbito il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato sia la sentenza della Commissione tributaria regionale sia quella di primo grado, disponendo il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, esaminare nuovamente il merito della controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la questione relativa alla rilevanza dei versamenti bancari.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La disposizione era invocata dall'Agenzia delle entrate per sostenere la rilevanza dei versamenti bancari ai fini dell'accertamento dei maggiori ricavi e del reddito d'impresa. La Corte non ha esaminato definitivamente tale questione perché il ricorso principale è stato dichiarato assorbito.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 3
In presenza di una violazione della necessità del litisconsorzio, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado, affinché il processo venga correttamente instaurato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
Massime di principio
- Quando l'accertamento riguarda una società di persone e si riflette automaticamente sui redditi dei soci, società e soci devono partecipare congiuntamente al processo: si tratta di un litisconsorzio necessario originario.
- L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società o di tutti i soci vizia l'intero processo e può comportare la cassazione delle decisioni già emesse, con rinvio al giudice di primo grado.
- Le questioni di merito, come la rilevanza dei versamenti bancari, possono non essere esaminate se il processo è invalido per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sul merito: il giudice di rinvio deve prima ricostituire correttamente il contraddittorio e poi riesaminare la controversia.
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