Ordinanza n. 3171/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. U.0074346 del 10/11/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della nota prot. n. U.0090455 del 25/03/2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n. 54 del 26/03/2026 sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “A. Ruiz” di Augusta (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; - nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato privatista a un istituto scolastico diverso dalla sede di esame indicata nella domanda, unitamente agli atti ministeriali e dell'USR presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato privatista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le note ministeriali relative ai termini e alle modalità di presentazione delle domande per l'esame di maturità 2025/2026, la nota sulla formazione delle commissioni, l'ordinanza ministeriale sull'esame di maturità e il provvedimento di assegnazione presso un istituto statale di Augusta, lamentando che gli atti fossero interpretati o applicati nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di prescindere dalle preferenze di sede espresse dai candidati privatisti. Sono stati contestati anche gli atti applicativi dell'USR Sicilia. In sede cautelare, il giudice ha rilevato che né il provvedimento di assegnazione né la documentazione successivamente prodotta consentivano di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR aveva già respinto la domanda di misure cautelari monocratiche con decreto n. 2803 del 13 maggio 2026. In sede collegiale ha tuttavia accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus, poiché risultava non adeguatamente comprensibile la motivazione dell'assegnazione del candidato esterno. L'amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare la posizione alla luce dei criteri previsti dall'art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare MIM del 10 novembre 2025, come interpretati dalla giurisprudenza richiamata, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato. Il riesame deve essere svolto in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami di Stato. La trattazione di merito è stata fissata per il 23 febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale nel processo amministrativo.
art. 56 c.p.a.
Il decreto monocratico adottato in precedenza ha respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi rilevanti per l'assegnazione dei candidati esterni alle sedi di esame; tali criteri devono essere applicati nel riesame, tenendo conto delle preferenze espresse.
par. 3 circolare MIM 10 novembre 2025, n. 74346
Costituisce il criterio amministrativo applicabile all'assegnazione dei candidati privatisti e deve essere considerato insieme alla disciplina legislativa e alle preferenze del candidato.
Massime di principio
- Nell'assegnazione di un candidato privatista a una sede di esame, l'amministrazione deve applicare i criteri previsti dalla legge e dagli atti ministeriali attuativi, tenendo conto delle preferenze di sede espresse nella domanda.
- Un provvedimento di assegnazione è cautelarmente censurabile quando, anche alla luce degli atti successivamente depositati, non consente di ricostruire agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione.
- Quando sussistono dubbi sulla motivazione e sull'applicazione dei criteri di assegnazione, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini del riesame, senza disporre direttamente l'assegnazione a una specifica sede.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve essere effettuato in tempi compatibili con l'esercizio effettivo del diritto del candidato a partecipare regolarmente agli esami di Stato.
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