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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero e del commissario ad acta nominato nella precedente sentenza del TAR Parma n. 214 del 16 maggio 2025, che aveva ordinato l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione lavoro, n. 464 del 13 luglio 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione lavoro, n. 464 del 13 luglio 2023, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente, e della successiva sentenza del TAR Parma n. 214 del 16 maggio 2025. Quest’ultima aveva ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni e, in caso di inadempimento, aveva nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, con ulteriori 60 giorni per provvedere. Poiché non risultavano pagamenti né da parte del Ministero né del commissario, il ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’art. 114, commi 4 e 6, c.p.a., chiedendo la sostituzione del commissario con il Prefetto di Parma, una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica e la rifusione delle spese della fase di reclamo.

La decisione

Il reclamo è stato accolto. Il TAR ha sostituito il commissario inerte nominando il Prefetto di Parma, con facoltà di delega, imponendogli di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all’integrale esecuzione del giudicato: pagamento di 2.500 euro per la Carta del docente, delle spese dei giudizi precedenti (1.000 euro per il giudizio del lavoro e 1.200 euro per l’ottemperanza, salvo pagamento già avvenuto) e delle spese della fase di reclamo nella misura liquidata in dispositivo. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, ma non nella misura giornaliera di 100 euro domandata: per il ritardo nel pagamento ha applicato gli interessi legali sulle somme ancora dovute, dalla notificazione della precedente sentenza di ottemperanza sino all’adempimento, spontaneo o sostitutivo. Ha inoltre ordinato la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per le valutazioni sul danno erariale e alla Procura della Repubblica di Roma per le valutazioni sulla responsabilità penale. Ha condannato il Ministero a 900 euro, oltre accessori di legge, per le spese di questa ulteriore fase, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto somme di denaro, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Il TAR l’ha applicata alle somme dovute, dal giorno della notificazione della precedente sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento.

  • art. 114, comma 6, d.lgs. 104/2010

    Parte ricorrente è stata costretta, in questa situazione di grave e “duplice” violazione del giudicato (civile-GL e amministrativo-Tar), a presentare al giudice dell’ottemperanza RECLAMO, ex art. 114, commi 6 e 4 del cpa, depositato il 24.6.2026

    Il reclamo è lo strumento attivato nel giudizio di ottemperanza per reagire all’inerzia nell’esecuzione del giudicato e del precedente ordine di ottemperanza; il TAR ne ha accolto le richieste sostitutive e accessorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta nominato per eseguire il giudicato rimane inerte, il giudice può sostituirlo con un diverso organo, fissando un termine per l’esecuzione e specificando gli adempimenti necessari.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; in tal caso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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