Cassazione Civile, Ordinanza n. 25278/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24877/2023, che aveva dichiarato improcedibile il suo precedente ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare riguardante il coniuge della ricorrente. Con il primo motivo ha dedotto errore di fatto per avere la Corte ritenuto tardiva l'iscrizione a ruolo del ricorso, mentre essa sarebbe stata tempestiva; con il secondo motivo ha dedotto errore di fatto per avere la Corte ritenuto inidonea la copia dell'ordinanza impugnata a comprovare la rituale produzione del provvedimento. Tuttavia, il ricorso per revocazione non conteneva alcuna indicazione sulle domande da accogliere nella fase rescissoria, né una sommaria esposizione dei fatti di causa, né l'indicazione dei motivi già dedotti nel ricorso dichiarato improcedibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente e decisiva la mancanza, nel ricorso per revocazione, di qualsiasi utile prospettazione della domanda rescissoria e delle indicazioni necessarie a consentire una decisione nella fase eventuale successiva all'accoglimento della revocazione. In applicazione dell'art. 391-bis c.p.c. e della giurisprudenza richiamata, ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i singoli motivi di errore di fatto. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
richiamato come base del precedente ricorso per cassazione nell'ambito dell'espropriazione immobiliare.
art. 391-bis c.p.c.
l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. c.p.c. e deve rispettarne le forme e le sanzioni.
art. 395, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro dell'errore di fatto dedotto a sostegno della revocazione.
art. 369, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare l'improcedibilità in caso di mancato deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 365 c.p.c.
richiamato tramite l'art. 391-bis c.p.c. quale modello formale del ricorso per revocazione delle sentenze della Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di attestare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione non basta denunciare l'errore di fatto: il ricorso deve contenere anche una compiuta, sia pure sommaria, prospettazione della fase rescissoria, indicando le domande che si intendono far valere in caso di accoglimento.
- L'omessa indicazione dei fatti di causa e dei motivi già dedotti nel ricorso dichiarato improcedibile può determinare l'inammissibilità della revocazione, perché impedisce alla Corte di definire la possibile fase rescissoria.
- La revocazione delle sentenze della Cassazione è soggetta alle medesime forme del ricorso originario e alle relative sanzioni processuali per inosservanza, per effetto del rinvio dell'art. 391-bis c.p.c.
- Il deposito degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso è adempimento strumentale e necessario per consentire il controllo sulla fondatezza delle censure; la sua mancanza rileva ai fini dell'improcedibilità o dell'inammissibilità secondo il caso concreto.
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