Sentenza n. 335/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 61/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5521/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito di 1.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 1.000 euro quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha corrisposto soltanto parzialmente quanto dovuto, provvedendo all'annualità 2019-2020, mentre è rimasta ineseguita l'obbligazione relativa all'annualità 2020-2021. La ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento della domanda limitatamente a quest'ultima annualità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente all'annualità 2019-2020, poiché l'Amministrazione aveva dato esecuzione a quella parte del giudicato. Per l'annualità 2020-2021 ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro e di corrispondere le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha inoltre nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato entro ulteriori sessanta giorni dall'infruttuosa scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché il contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha disposto anche la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione di un giudicato amministrativo o, come nel caso esaminato, di una pronuncia del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata per la parte della domanda divenuta soddisfatta nel corso del giudizio, ossia per l'annualità 2019-2020.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa effettivamente soddisfatta e impone al giudice di ordinare l'adempimento della parte ancora ineseguita.
- Quando l'Amministrazione non esegue integralmente il titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è compatibile con la tutela di ottemperanza quando occorra assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato e può essere accompagnata dalla facoltà di delega a un dirigente o funzionario.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese quando l'adempimento sia stato soltanto parziale o tardivo e abbia reso necessario il giudizio.
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