Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32405/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era sorretta da considerazioni razionali e che la difesa si era limitata a opporre diverse letture del merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per indebita compensazione di crediti inesistenti. L'imputato, titolare di una ditta individuale, era stato ritenuto responsabile per avere utilizzato in compensazione crediti IRPEF risultati inesistenti per l'importo di 88.478,72 euro. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione sulla conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza impugnata fosse erronea; la censura è stata ritenuta generica e priva di critiche concrete al percorso argomentativo della decisione di merito, limitandosi a contrapporre diverse valutazioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 quater, comma secondo, d. lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna, riferita all'indebita compensazione di crediti inesistenti utilizzati dal contribuente in compensazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000

    La fattispecie concreta riguarda l'utilizzo in compensazione di crediti fiscali inesistenti da parte del titolare di impresa individuale.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione in modo generico, senza confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura degli elementi di fatto, quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni logiche e coerenti.
  • Ai fini dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000, integra la condotta tipica l'utilizzo in compensazione di crediti tributari risultanti inesistenti per un importo rilevante, quale emerge dagli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.