Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 500/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a imposte (Irpeg/Irap) per gli anni 2002/2003. L'impugnazione deduceva violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civili (tra cui art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e artt. 2709, 2727, 2730 c.c.) e omessa/insufficiente motivazione riguardo alla prova indiziaria emergente da documentazione extracontabile acquisita in verifica.

La decisione

Il processo è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere in quanto la società resistente ha effettuato la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (convertito con legge n. 136/2018) e ha depositato la relativa documentazione e prova di pagamento. L'Avvocatura dello Stato ha riconosciuto la regolare definizione e ha chiesto l'estinzione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo il comma 13 dell'art. 6.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (conv. con legge n. 136/2018)

    Consente la definizione agevolata delle liti tributarie; la domanda di definizione e il pagamento delle somme previste producono l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il comma 13 stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata dall'Agenzia in relazione ai poteri accertativi e alle prove a supporto dell'accertamento; nella sentenza non è stato pronunciato un merito su tale disposizione per effetto dell'estinzione del processo.

  • artt. 2709, 2727, 2730 cod. civ.

    Norme del codice civile richiamate dall'Agenzia in relazione all'attendibilità e valore probatorio della documentazione extracontabile; anch'esse non sono state valutate nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, n. 3 e n. 5)

    Motivi di cassazione indicati dall'Agenzia (violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione). Per effetto della definizione agevolata la Corte non si è pronunciata sul valore e sulla fondatezza di questi motivi.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 estingue il giudizio per cessata materia del contendere una volta che sia stata presentata la domanda e completato il pagamento previsto, anche se pende un ricorso in Cassazione.
  • Se la controversia viene definita agevolmente, la Corte non decide nel merito sui motivi di impugnazione (violazione di legge o insufficiente motivazione), lasciando senza esame le questioni sostanziali sollevate.
  • È necessario depositare in giudizio la documentazione probante la domanda di definizione e il pagamento (es. modello F24, istanza) affinché il giudice dichiari l'estinzione; l'Avvocatura dello Stato può confermare la regolare definizione e richiederne l'accertamento.
  • Le spese processuali dell'azione estinta per definizione agevolata restano regolate dall'art. 6: generalmente rimangono a carico della parte che le ha anticipate (ultimo periodo del comma 13).
  • Prima di procedere con la definizione agevolata è importante verificare con attenzione l'oggetto e l'ampiezza della definizione (quali avvisi o annualità sono effettivamente ricomprese) e conservare idonea prova dei versamenti e delle comunicazioni per ottenere l'estinzione del giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.