Cassazione Civile, Sentenza n. 500/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a imposte (Irpeg/Irap) per gli anni 2002/2003. L'impugnazione deduceva violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civili (tra cui art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e artt. 2709, 2727, 2730 c.c.) e omessa/insufficiente motivazione riguardo alla prova indiziaria emergente da documentazione extracontabile acquisita in verifica.
La decisione
Il processo è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere in quanto la società resistente ha effettuato la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (convertito con legge n. 136/2018) e ha depositato la relativa documentazione e prova di pagamento. L'Avvocatura dello Stato ha riconosciuto la regolare definizione e ha chiesto l'estinzione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo il comma 13 dell'art. 6.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (conv. con legge n. 136/2018)
Consente la definizione agevolata delle liti tributarie; la domanda di definizione e il pagamento delle somme previste producono l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il comma 13 stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dall'Agenzia in relazione ai poteri accertativi e alle prove a supporto dell'accertamento; nella sentenza non è stato pronunciato un merito su tale disposizione per effetto dell'estinzione del processo.
artt. 2709, 2727, 2730 cod. civ.
Norme del codice civile richiamate dall'Agenzia in relazione all'attendibilità e valore probatorio della documentazione extracontabile; anch'esse non sono state valutate nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, n. 3 e n. 5)
Motivi di cassazione indicati dall'Agenzia (violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione). Per effetto della definizione agevolata la Corte non si è pronunciata sul valore e sulla fondatezza di questi motivi.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 estingue il giudizio per cessata materia del contendere una volta che sia stata presentata la domanda e completato il pagamento previsto, anche se pende un ricorso in Cassazione.
- Se la controversia viene definita agevolmente, la Corte non decide nel merito sui motivi di impugnazione (violazione di legge o insufficiente motivazione), lasciando senza esame le questioni sostanziali sollevate.
- È necessario depositare in giudizio la documentazione probante la domanda di definizione e il pagamento (es. modello F24, istanza) affinché il giudice dichiari l'estinzione; l'Avvocatura dello Stato può confermare la regolare definizione e richiederne l'accertamento.
- Le spese processuali dell'azione estinta per definizione agevolata restano regolate dall'art. 6: generalmente rimangono a carico della parte che le ha anticipate (ultimo periodo del comma 13).
- Prima di procedere con la definizione agevolata è importante verificare con attenzione l'oggetto e l'ampiezza della definizione (quali avvisi o annualità sono effettivamente ricomprese) e conservare idonea prova dei versamenti e delle comunicazioni per ottenere l'estinzione del giudizio.
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