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Circolare

Circolare numero 56 del 25-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette una nota del Ministero del Lavoro che chiarisce i criteri per l’applicazione del D.M. 9 ottobre 1991, relativo all’aggregazione al settore terziario delle imprese di spedizione e trasporto ai fini previdenziali e assistenziali. Vengono precisate le esclusioni: le imprese artigiane restano soggette all’inquadramento INPS previsto dall’art. 49 della legge n. 88/1989, mentre restano fuori anche le imprese di trasporto che svolgono l’attività di spedizione solo in modo saltuario o marginale. Le sedi devono attenersi a tali criteri nella definizione delle pratiche.

Inquadramento contributivo degli spedizionieri-vettori e criteri di applicazione del D.M. 9 ottobre 1991

Inquadramento contributivo degli spedizionieri-vettori e chiarimenti sul D.M. 9 ottobre 1991

La circolare richiama la precedente comunicazione n. 259 del 12 novembre 1991 e trasmette la nota del Ministero del Lavoro del 23 gennaio 1992, con la quale vengono precisati i criteri applicativi del D.M. 9 ottobre 1991. Il tema è l’inquadramento previdenziale e assistenziale delle imprese di spedizione e trasporto aggregate al settore terziario.

Quadro normativo e finalità del decreto

Il D.M. 9 ottobre 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1991, è stato adottato in attuazione dell’art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 9 marzo 1989. Tale norma attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di individuare l’inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro che svolgono attività plurime riconducibili a settori diversi.

Il decreto ha disposto l’aggregazione al settore terziario delle aziende di spedizione e trasporto. Secondo il Ministero, il provvedimento è stato reso necessario per eliminare le incertezze sorte in particolare per le imprese di spedizione che svolgono anche attività di trasporto, in ragione del cospicuo contenzioso generato in materia di inquadramento contributivo.

Ambito di applicazione dell’aggregazione

La nota ministeriale delimita con precisione i soggetti interessati dal decreto. In via generale, l’aggregazione riguarda le imprese di spedizione e trasporto riconducibili al settore terziario, ma non si applica indiscriminatamente a tutte le realtà operanti nel comparto.

Esclusione delle imprese a carattere artigianale

Sono espressamente escluse le imprese a carattere artigianale. Per tali imprese continua a operare l’inquadramento dell’INPS ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge n. 88/1989, in base ai requisiti previsti dalla legge n. 443 dell’8 agosto 1985. L’esclusione vale anche quando l’impresa svolga attività promiscue di spedizione e trasporto.

Esclusione delle imprese di trasporto con attività di spedizione solo marginale

Sono inoltre escluse dal decreto le imprese di trasporto che, pur iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 1442 del 14 novembre 1941 ai fini dell’esercizio dell’attività di spedizione, svolgano quest’ultima in concreto in modo saltuario o comunque marginale.

Il Ministero individua come indice della riconducibilità a tale categoria, nell’ambito dell’autotrasporto, la prevalenza del personale di guida rispetto al complesso degli addetti. Tale prevalenza deve essere valutata con riferimento alla disciplina dell’autotrasporto, e in particolare alla legge n. 298 del 6 giugno 1974 e al D.P.R. n. 56 dell’8 gennaio 1978. Ai fini richiamati, il rapporto tra gli altri dipendenti e gli autisti deve essere inferiore a un terzo.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi INPS devono attenersi ai criteri indicati dal Ministero nella definizione delle pratiche relative alle imprese interessate. Il chiarimento ministeriale costituisce quindi parametro operativo per distinguere i soggetti rientranti nell’aggregazione al settore terziario da quelli che ne restano esclusi, in particolare imprese artigiane e imprese di trasporto con attività di spedizione solo accessoria.

Punti principali

Origine e finalità del chiarimento

La circolare richiama la precedente n. 259 del 12 novembre 1991 e trasmette la nota ministeriale del 23 gennaio 1992. Il chiarimento riguarda l’inquadramento contributivo degli spedizionieri-vettori e fornisce indicazioni operative sull’ambito di applicazione del D.M. 9 ottobre 1991, pubblicato in G.U. n. 250 del 24 ottobre 1991.

Aggregazione delle imprese di spedizione e trasporto al settore terziario

Il decreto ministeriale ha disposto, in attuazione dell’art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, l’aggregazione delle aziende di spedizione e trasporto al settore terziario. Il provvedimento risponde all’esigenza di superare incertezze interpretative e il conseguente contenzioso in materia di inquadramento previdenziale e assistenziale delle imprese che svolgono attività miste.

Esclusione delle imprese artigianali

Restano escluse dall’aggregazione le imprese a carattere artigianale. Per tali soggetti continua ad applicarsi l’inquadramento da parte dell’INPS ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge n. 88/1989, in relazione ai requisiti previsti dalla legge n. 443 dell’8 agosto 1985. L’esclusione opera indipendentemente dall’eventuale compresenza di attività promiscue di spedizione e trasporto.

Esclusione delle imprese di trasporto con attività di spedizione marginale

Sono escluse anche le imprese di trasporto, ancorché iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 1442 del 14 novembre 1941, quando svolgano l’attività di spedizione solo in modo saltuario o comunque marginale. Il Ministero indica come criterio sintomatico della loro appartenenza a tale categoria, nell’autotrasporto, la prevalenza del personale di guida rispetto al totale degli addetti.

Parametro operativo per l’autotrasporto

Ai fini dell’individuazione della prevalenza del personale di guida, la nota rinvia alla disciplina dell’autotrasporto, in particolare alla legge n. 298 del 6 giugno 1974 e al D.P.R. n. 56 dell’8 gennaio 1978. In base a tali riferimenti, il rapporto tra gli altri dipendenti e gli autisti deve risultare inferiore a un terzo per integrare l’indice di prevalenza indicato dal Ministero.

Indicazioni alle sedi INPS

Le sedi devono attenersi ai criteri ministeriali nella definizione delle pratiche relative alle imprese interessate, applicando le esclusioni e i parametri indicati per l’inquadramento contributivo.

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