Corte di giustizia, Sentenza C-687/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 11 settembre 2025. — D.E. contro Banco Santander SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto da pubblicare, in particolare per l’offerta pubblica di strumenti finanziari – Azione diretta alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azione di responsabilità – Azioni presentate prima dell’adozione delle azioni di risoluzione. — Causa C-687/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che le azioni civili di nullità e responsabilità già promosse prima della risoluzione di una banca non sono travolte dal bail-in come crediti non maturati. Il fatto che il giudizio fosse pendente al momento della risoluzione è sufficiente per mantenere opponibili i relativi diritti, senza richiedere una sentenza definitiva prima del bail-in. La soluzione è giustificata dalla lettura sistematica della direttiva 2014/59/UE, dal rispetto del diritto di azione e dal fatto che tali controversie possono essere considerate nella valutazione ai fini della risoluzione.
Risoluzione bancaria e azioni civili preesistenti: se i diritti derivanti da nullità e responsabilità per informazioni scorrette nel prospetto, già fatti valere prima del bail-in, restino "maturati" e opponibili all’ente risolto o al suo successore.
La questione giuridica
Se, alla luce degli articoli 34, paragrafo 1, lettere a) e b), 53, paragrafi 1 e 3, e 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE, i diritti che derivano da un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni e da un’azione di responsabilità per informazioni carenti o erronee nel prospetto, proposte prima della risoluzione dell’ente creditizio, debbano essere considerati crediti o obbligazioni "maturati" e quindi non assorbiti dal bail-in; in subordine, se sia necessario che tali azioni siano già sfociate in una sentenza definitiva prima della risoluzione.
Principio di diritto
Le disposizioni della direttiva 2014/59/UE non ostano a che i diritti nascenti da un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni e da un’azione di responsabilità per violazione degli obblighi informativi del prospetto siano considerati crediti o obbligazioni "maturati" al momento della risoluzione, e quindi opponibili all’ente risolto o al suo successore, quando tali azioni siano state introdotte prima della svalutazione totale delle azioni nell’ambito del procedimento di risoluzione; non è richiesto che, a tale data, vi sia già una sentenza definitiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/59/UE
- Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), direttiva 2014/59/UE
- Articolo 36, direttive 2014/59/UE
- Articolo 48, paragrafo 1, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 53, paragrafi 1 e 3, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), direttiva 2014/59/UE
- Direttiva 2004/39/CE
- Articolo 19, paragrafi 2 e 3, direttiva 2004/39/CE
- Direttiva 2003/71/CE
- Articolo 6, direttiva 2003/71/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Risoluzione bancaria e azioni civili preesistenti su obbligazioni subordinate convertite in azioni
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Tribunal Supremo spagnolo, riguarda l’interazione tra il regime di risoluzione bancaria della direttiva 2014/59/UE e le azioni civili esperite da un investitore per contestare la sottoscrizione di strumenti finanziari del Banco Popular. Il nodo è se una domanda di nullità e una domanda risarcitoria, già proposte prima della risoluzione della banca, debbano essere considerate escluse dal bail-in oppure travolte come crediti non maturati.
Fatti e procedimento principale
D.E., quale amministratore unico di Lera Blava SLU, aveva sottoscritto nel 2009 obbligazioni subordinate convertibili emesse dal Banco Popular; tali strumenti furono poi convertiti e, nel 2015, obbligatoriamente trasformati in azioni della banca. Nel 2016 D.E. promosse un’azione per nullità del contratto di sottoscrizione, in subordine una domanda di responsabilità per informazioni carenti ed erronee nel prospetto e nella commercializzazione degli strumenti.
Successivamente, il 7 giugno 2017, il SRB adottò il programma di risoluzione del Banco Popular, approvato dalla Commissione, e il FROB eseguì la decisione svalutando integralmente il capitale sociale e procedendo alla conversione degli strumenti di capitale di classe 2. In seguito Banco Santander divenne successore universale del Banco Popular per fusione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice spagnolo chiedeva in sostanza se, ai sensi degli articoli 34, paragrafo 1, lettere a) e b), 53, paragrafi 1 e 3, e 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE, i diritti derivanti da tali azioni potessero essere trattati come obbligazioni o crediti "non maturati" e dunque assorbiti dalla risoluzione, oppure se dovessero essere considerati "maturati" già perché le azioni giudiziarie erano state introdotte prima della risoluzione. In via implicita veniva anche posta la questione se fosse necessaria una sentenza definitiva prima della risoluzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i principi generali della risoluzione di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/59/UE, secondo cui gli azionisti sopportano per primi le perdite e i creditori subito dopo, nel rispetto dell’ordine di priorità;
- l’articolo 53, che attribuisce effetto immediato alla svalutazione o conversione e considera assolti i crediti o obblighi non ancora maturati al momento della risoluzione;
- l’articolo 60, che disciplina la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e preserva solo gli obblighi già maturati;
- l’articolo 36, sulla valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell’ente;
- l’articolo 48, sulla sequenza della svalutazione e conversione nell’ambito del bail-in.
Vengono inoltre richiamate la direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari, in particolare l’articolo 19 sugli obblighi informativi delle imprese di investimento, e la direttiva 2003/71/CE sul prospetto. Sul piano dei diritti fondamentali è menzionato l’articolo 47 della Carta e il bilanciamento con l’articolo 52.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto la propria giurisprudenza secondo cui, dopo una risoluzione, le azioni di responsabilità o di nullità aventi effetto retroattivo non possono in linea di principio essere qualificate come crediti maturati, perché rischiano di vanificare gli obiettivi della risoluzione e di ridurre retroattivamente il capitale assorbito dal bail-in.
La novità del caso consiste però nel fatto che le azioni erano state già proposte prima della risoluzione. Su questo punto la Corte osserva che:
- il testo dell’articolo 53, paragrafo 3, riferendosi a crediti non ammissibili nelle procedure successive, lascia intendere che i crediti sorti in procedimenti già pendenti al momento della risoluzione possano restare opponibili;
- la lettura sistematica con gli articoli 34 e 60 mostra che la regola di priorità delle perdite subisce una deroga per gli obblighi già maturati;
- la risoluzione non viene compromessa dal fatto che una controversia sia pendente, poiché i relativi rischi finanziari devono essere normalmente considerati nella contabilità e nella valutazione dell’ente; inoltre l’articolo 36 consente una valutazione anche provvisoria, quindi non esige un inventario perfettamente esaustivo;
- la soluzione non ostacola gli obiettivi di stabilità finanziaria della direttiva, perché le controversie già avviate non hanno il carattere retroattivo proprio delle azioni introdotte dopo la risoluzione;
- un’interpretazione che richiedesse una sentenza definitiva prima della risoluzione sarebbe irragionevole, perché dipenderebbe da fattori estranei alla diligenza dell’investitore, come la durata del processo.
Sul piano dei diritti fondamentali, la Corte rileva che un’interpretazione che facesse venir meno i procedimenti già pendenti inciderebbe in modo sensibile sul diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta, senza che tale sacrificio risulti necessario o proporzionato rispetto agli obiettivi della risoluzione.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 34, 53 e 60 della direttiva 2014/59/UE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che i diritti derivanti da un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni e da un’azione di responsabilità per violazione degli obblighi informativi del prospetto siano considerati crediti o obbligazioni maturati al momento della risoluzione, se le azioni sono state proposte prima della svalutazione totale delle azioni nell’ambito del procedimento di risoluzione.
Portata pratica per gli operatori
La pronuncia distingue nettamente tra:
- azioni proposte dopo la risoluzione, normalmente incompatibili con il bail-in se mirano a una restituzione retroattiva del capitale investito;
- azioni già pendenti prima della risoluzione, che restano in linea di principio opponibili alla banca risolta o al suo successore.
Per la pratica forense e societaria, la decisione conferma che il momento di introduzione della causa è decisivo: la semplice pendenza del giudizio al momento della risoluzione può salvaguardare il credito azionato, senza necessità di una decisione definitiva anteriore al bail-in.
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