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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-115/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell' 11 settembre 2025. — UJ contro Österreichische Zahnärztekammer. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Sanità – Assistenza sanitaria transfrontaliera – Direttiva 2011/24/UE – Articolo 3, lettere d) ed e) – Prestazione di assistenza sanitaria mediante telemedicina – Nozione di “telemedicina” – Assistenza sanitaria transfrontaliera prestata mediante telemedicina – Trattamento medico complesso, comprendente assistenza sanitaria prestata mediante telemedicina e in presenza – Stato membro di cura – Direttiva 2000/31/CE – Servizio della società dell’informazione – Direttiva 2005/36/CE – Qualifiche professionali – Libera prestazione dei servizi – Ambito di applicazione – Articolo 56 TFUE. — Causa C-115/24

Giurisprudenza europea62024CJ0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il significato di telemedicina nel contesto della direttiva 2011/24/UE, escludendo che vi rientrino le prestazioni in presenza, anche se parte di un trattamento complesso con componenti digitali. Ha inoltre affermato che la disciplina applicabile alle prestazioni di telemedicina è quella dello Stato membro di stabilimento del prestatore, nei limiti delle direttive 2011/24/UE e 2000/31/CE. La direttiva 2005/36/CE non si applica in mancanza di spostamento fisico del prestatore, e la questione sulla libera prestazione dei servizi ex articolo 56 TFUE è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto.

Telemedicina odontoiatrica transfrontaliera: nozione, legge applicabile e irrilevanza della direttiva 2005/36/CE in assenza di spostamento del prestatore

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a chiarire: se la nozione di telemedicina di cui alla direttiva 2011/24/UE copra solo prestazioni interamente a distanza oppure anche trattamenti complessi in parte svolti in presenza; se l’articolo 3, lettera d), della direttiva 2011/24/UE valga solo ai fini del rimborso o introduca un principio generale di paese d’origine; se, in combinazione con la direttiva 2000/31/CE, la telemedicina debba essere soggetta alla legge dello Stato membro di stabilimento; se la direttiva 2005/36/CE si applichi quando non vi è spostamento fisico del prestatore; e, in subordine, se l’articolo 56 TFUE osti alla disciplina austriaca che impone esercizio personale e diretto della professione odontoiatrica e limita la libera prestazione di servizi.

Principio di diritto

Ai fini della direttiva 2011/24/UE, la telemedicina coincide solo con la prestazione sanitaria resa a distanza, senza presenza fisica simultanea di paziente e prestatore, mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, da un prestatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione del paziente. Tale nozione non comprende prestazioni in presenza inserite in un trattamento complesso, anche se coordinate con servizi a distanza; per queste ultime, la qualificazione dipende dalla prestazione effettivamente resa. Le prestazioni di telemedicina sono soggette, nei rispettivi ambiti, alla normativa dello Stato membro di stabilimento del prestatore ai sensi della direttiva 2011/24/UE e della direttiva 2000/31/CE. La direttiva 2005/36/CE non si applica se il prestatore non si sposta fisicamente nello Stato membro ospitante; di conseguenza, un’organizzazione nazionale che regoli l’esercizio personale e diretto della professione non è qui sindacabile sulla base dell’articolo 56 TFUE in assenza di un effettivo elemento transfrontaliero per la prestazione in presenza.

Norme richiamate

  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/24/UE
  • Articolo 2, lettera n), direttiva 2011/24/UE
  • Articolo 3, lettere a), d), e), f), g), direttiva 2011/24/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2011/24/UE
  • Articolo 7, paragrafo 7, direttiva 2011/24/UE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 2, lettere a), h), direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 5, paragrafi 2 e 3, direttiva 2005/36/CE
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), direttiva (UE) 2015/1535
  • Allegato I della direttiva (UE) 2015/1535
  • Direttiva 2015/1535
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2015/1535
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2011/24/UE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2011/24/UE

Telemedicina odontoiatrica transfrontaliera: nozione, legge applicabile e qualificazione dei servizi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra un’odontoiatra e l’associazione professionale austriaca, con intervento di due società tedesche attive in un modello di cura ortodontica digitale e ibrida. Il caso imponeva di delimitare il confine tra telemedicina, prestazioni in presenza e libera prestazione dei servizi in ambito sanitario.

Fatti e procedimento principale

La vicenda nasce da un modello di trattamento ortodontico "DrSmile": la DZK Deutsche Zahnklinik, stabilita in Germania, stipulava il contratto di cura con il paziente, mentre la Urban Technology promuoveva il servizio online. In Austria, UJ, dentista abilitata, svolgeva anamnesi, colloquio informativo, scansione 3D della dentatura e trattamenti preliminari, trasmettendo poi dati e raccomandazioni alla DZK, che proseguiva il trattamento tramite app e invio periodico di immagini da parte del paziente.

L’associazione dei dentisti austriaca ha chiesto un provvedimento inibitorio per impedire a UJ di partecipare, direttamente o indirettamente, ad attività odontoiatriche esercitate in Austria da società straniere non autorizzate secondo il diritto austriaco. I giudici austriaci di merito hanno dato soluzioni divergenti: il primo ha respinto la domanda, il secondo l’ha accolta ritenendo che UJ agisse come agente della società tedesca.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice di rinvio ha chiesto, in sintesi:

  • se l’articolo 3, lettera d), della direttiva 2011/24/UE valga solo per il rimborso dei costi o introduca un principio generale di "paese d’origine" per la telemedicina;
  • se la nozione di telemedicina copra solo prestazioni interamente a distanza oppure anche trattamenti complessi con componenti in presenza;
  • quale sia la legge applicabile alla telemedicina, anche in rapporto alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 2005/36/CE;
  • se l’articolo 56 TFUE osti alla normativa austriaca che impone l’esercizio diretto e personale della professione odontoiatrica e limita la libera prestazione di servizi ai soli casi temporanei.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • la direttiva 2011/24/UE, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7;
  • la direttiva 2000/31/CE, in particolare gli articoli 2 e 3;
  • la direttiva 2005/36/CE, in particolare l’articolo 5;
  • la direttiva 2015/1535, per la definizione di servizio della società dell’informazione;
  • l’articolo 56 TFUE.

Rilevanti anche, nel ragionamento, il considerando 18 della direttiva 2000/31/CE e i considerando 4, 5 e 10 delle direttive richiamate.

Ricevibilità

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dall’Austria e dall’associazione dei dentisti. Ha osservato che l’eventuale inapplicabilità delle norme UE invocate alla fattispecie attiene al merito e non alla ricevibilità, e che il rinvio sull’articolo 56 TFUE era sufficientemente chiaro, essendo legato alla possibile disapplicazione delle direttive settoriali.

Nozione di telemedicina ai sensi della direttiva 2011/24/UE

La Corte ha interpretato autonomamente la nozione di telemedicina alla luce del testo, del contesto, della finalità e della genesi della direttiva 2011/24/UE. Ha rilevato che il termine indica, per sua natura, una prestazione medica resa a distanza. L’articolo 3, lettera d), contiene una deroga alla regola generale secondo cui lo Stato membro di cura è quello in cui l’assistenza è effettivamente prestata; tale deroga deve quindi essere interpretata restrittivamente.

La Corte ha concluso che la telemedicina, ai fini della direttiva, esiste solo quando:

  • il prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione del paziente;
  • la prestazione è resa a distanza;
  • manca la presenza fisica simultanea nello stesso luogo di prestatore e paziente;
  • la prestazione avviene mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Ne consegue che una prestazione in presenza non può essere qualificata come telemedicina solo perché fa parte di un trattamento più ampio che include anche componenti digitali. In particolare, la Corte ha ritenuto irrilevante stabilire quale componente del trattamento sia prevalente.

Assistenza sanitaria transfrontaliera e trattamento complesso

La Corte ha chiarito che un trattamento medico complesso può comprendere più servizi sanitari autonomi, anche resi da prestatori diversi e con modalità differenti. Nel caso di specie, l’attività di UJ in Austria era autonoma rispetto alla prestazione digitale resa dalla DZK in Germania. Pertanto, l’attività in presenza svolta da UJ non rientra nella telemedicina, mentre la componente a distanza resa dalla DZK può rientrarvi.

La Corte ha inoltre richiamato il fatto che l’articolo 7, paragrafo 7, della direttiva 2011/24/UE menziona espressamente l’assistenza sanitaria ottenuta "grazie alla telemedicina", confermando che tale forma di assistenza può rientrare nell’assistenza sanitaria transfrontaliera.

Legge applicabile alla telemedicina

Secondo la Corte, l’articolo 3, lettera d), della direttiva 2011/24/UE non è limitato al solo rimborso dei costi, ma si applica a tutti i settori disciplinati dalla direttiva. In combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ciò comporta che l’assistenza sanitaria transfrontaliera, quando è telemedicina, è soggetta alla legislazione, agli standard e agli orientamenti di qualità e sicurezza dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

La Corte ha aggiunto che, per le prestazioni di telemedicina che rientrano anche nella direttiva 2000/31/CE come servizi della società dell’informazione, opera pure l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, che ancora la prestazione alla normativa dello Stato membro di stabilimento nell’ambito regolamentato.

Direttiva 2005/36/CE e spostamento del prestatore

La Corte ha escluso l’applicazione della direttiva 2005/36/CE alla telemedicina nel caso concreto. L’articolo 5 di tale direttiva si applica solo quando il prestatore si sposta fisicamente nel territorio dello Stato membro ospitante per esercitare temporaneamente e occasionalmente. Nella telemedicina, invece, non vi è spostamento fisico del prestatore: è la prestazione che avviene a distanza.

Parimenti, non si può ritenere che un prestatore si sia spostato solo perché agisce tramite un soggetto stabilito nello Stato del paziente o perché il trattamento in presenza è svolto da un dentista locale nell’ambito di un rapporto contrattuale con un’entità estera. La qualità di prestatore di assistenza sanitaria va verificata in base alla prestazione legalmente resa nello Stato interessato, non alla sola architettura contrattuale.

Articolo 56 TFUE e normativa austriaca

La Corte non si è pronunciata nel merito sulla quarta questione. Ha ritenuto che, per le prestazioni di telemedicina, la direttiva 2011/24/UE esaurisca la disciplina pertinente; per le prestazioni in presenza svolte da UJ, mancava un elemento transfrontaliero idoneo a rendere applicabile l’articolo 56 TFUE. Di conseguenza, non era necessario esaminare se la normativa austriaca, che impone esercizio diretto e personale della professione e limita la libera prestazione ai cittadini SEE in forma temporanea, fosse compatibile con il Trattato.

Dispositivo

La Corte ha statuito che:

  • la telemedicina, ai sensi della direttiva 2011/24/UE, ricorre solo in caso di prestazione a distanza senza presenza simultanea e mediante ICT;
  • l’articolo 3, lettera d), della direttiva 2011/24/UE si applica a tutti i settori della direttiva, non solo al rimborso;
  • le prestazioni di telemedicina devono essere conformi alla legge dello Stato membro di stabilimento del prestatore;
  • la direttiva 2005/36/CE non si applica né alla telemedicina né al caso in cui un prestatore faccia eseguire a terzi, nello Stato del paziente, prestazioni in presenza senza spostarsi personalmente.

Come è indicizzato

Materieassistenza sanitaria transfrontalieratelemedicinalibera prestazione dei serviziqualifiche professionalidiritto sanitario dell'unione

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