Corte di giustizia, Sentenza C-38/24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 11 settembre 2025. — G.L. contro AB SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Articoli 2, 5 e 7 – Articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 1 – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Discriminazione indiretta – Disparità di trattamento nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, si occupa del figlio disabile – Articolo 5 – Obbligo del datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli. — Causa C-38/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esteso al caregiver familiare di un minore con grave disabilità la protezione antidiscriminatoria prevista dalla direttiva 2000/78/CE. Ha chiarito che il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità comprende anche la discriminazione indiretta "per associazione" subita dal lavoratore che assiste il figlio disabile. Ha inoltre affermato che il datore di lavoro deve adottare accomodamenti ragionevoli anche in favore di tale lavoratore, purché non ne derivi un onere sproporzionato. Irricevibile, invece, la terza questione sulla nozione di "caregiver" per difetto di pertinenza e di motivazione nel rinvio.
Tutela antidiscriminatoria del lavoratore non disabile che assiste il figlio disabile: applicabilità del divieto di discriminazione indiretta e degli accomodamenti ragionevoli ex direttiva 2000/78/CE
La questione giuridica
Se la direttiva 2000/78/CE, letta alla luce della Carta e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, vieti anche la discriminazione indiretta "per associazione" subita da un lavoratore non disabile che assiste il figlio gravemente disabile; se, in tale ipotesi, il datore di lavoro sia tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli anche in favore di tale lavoratore; e se la nozione di "caregiver" rilevante ai fini della direttiva debba essere definita secondo il diritto UE oppure secondo la definizione nazionale.
Principio di diritto
La direttiva 2000/78/CE vieta non solo la discriminazione diretta ma anche quella indiretta "per associazione" fondata sulla disabilità: un lavoratore non disabile che subisca uno svantaggio perché assiste il figlio disabile può invocare la tutela antidiscriminatoria. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nei suoi confronti, soluzioni ragionevoli ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, quando ciò sia necessario per garantire la parità di trattamento, salvo che tali misure impongano un onere sproporzionato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 5 della direttiva 2000/78/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 21, 24 e 26
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articoli 2, 5, 7 e 34
- Decisione 2010/48/CE
- Articolo 19 TFUE
Tutela del caregiver familiare contro la discriminazione indiretta fondata sulla disabilità
La Corte di giustizia, Prima Sezione, si pronuncia su rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana nell'ambito di una controversia tra una lavoratrice e il suo datore di lavoro. La domanda riguarda la portata della direttiva 2000/78/CE in una situazione in cui il lavoratore non è disabile, ma subisce svantaggi sul lavoro perché assiste il figlio gravemente disabile.
Fatti e procedimento principale
G.L. lavorava come operatrice di stazione per AB SpA. Aveva chiesto ripetutamente di essere assegnata in via permanente a un posto con orario fisso, anche a qualifica inferiore, per poter assistere il figlio minore affetto da grave disabilità e invalidità totale, che richiedeva cure pomeridiane con orario stabile. La società aveva concesso solo adattamenti provvisori. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, G.L. ha proposto ricorso per cassazione; nelle more è stata anche licenziata nell'ottobre 2022.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se un caregiver familiare di minore gravemente disabile possa invocare la tutela contro la discriminazione indiretta fondata sulla disabilità;
- se il datore di lavoro sia tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli anche nei confronti di tale caregiver, sul modello dell'articolo 5 della direttiva 2000/78;
- quale debba essere la nozione di "caregiver" rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché i considerando 6, 12, 20, 21 e 37. Vengono inoltre richiamati gli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali e gli articoli 2, 5, 7 e 34 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata con decisione 2010/48/CE. In diritto italiano sono citati il d.lgs. n. 216/2003 e il d.lgs. n. 198/2006.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2000/78 mira a garantire la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro e si applica alle condizioni di lavoro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). La controversia rientra quindi nel suo ambito, poiché riguarda l'organizzazione dell'orario e delle condizioni di lavoro.
La Corte afferma poi che il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità, letto alla luce dell'articolo 21 della Carta, non si limita alle persone disabili in quanto tali. Richiamando la sentenza Coleman, ricorda che la discriminazione diretta "per associazione" è già vietata dalla direttiva 2000/78. Estendendo quel ragionamento, osserva che il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, e la finalità della direttiva impongono di vietare anche la discriminazione indiretta "per associazione". Tale lettura è coerente con l'articolo 21 della Carta, con gli articoli 24 e 26 della Carta, nonché con la Convenzione ONU, che vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e insiste sulla tutela del contesto familiare dei minori disabili.
Ne consegue che un lavoratore non disabile che subisca uno svantaggio lavorativo a causa dell'assistenza prestata al figlio disabile può invocare il divieto di discriminazione indiretta fondato sulla disabilità.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto agli accomodamenti ragionevoli, la Corte osserva che l'articolo 5 della direttiva 2000/78 riguarda espressamente i disabili, ma va interpretato in modo conforme alla Carta e alla Convenzione ONU. Quest'ultima definisce l'accomodamento ragionevole come modifiche e adattamenti necessari e appropriati non sproporzionati, senza limitarne la logica al solo lavoratore disabile.
La Corte valorizza anche l'articolo 7 della Convenzione ONU, secondo cui gli Stati devono garantire ai minori con disabilità il pieno godimento dei diritti su base di uguaglianza, nonché il preambolo, che richiama il sostegno alle famiglie. Se il lavoratore deve poter prestare l'assistenza necessaria al figlio disabile, il datore di lavoro deve, in linea di principio, adeguarne le condizioni di lavoro. In mancanza, la tutela contro la discriminazione indiretta per associazione sarebbe svuotata di effetto utile.
Tuttavia, resta fermo il limite dell'onere sproporzionato: il datore di lavoro non è obbligato ad adottare misure che gli impongano un costo eccessivo, da valutarsi tenendo conto dei costi, delle dimensioni e risorse dell'impresa e delle eventuali sovvenzioni pubbliche. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, la richiesta di orario fisso e posto determinato fosse ragionevole o sproporzionata.
Terza questione e irricevibilità
La terza questione, relativa alla definizione di "caregiver", è dichiarata irricevibile. La Corte osserva che la nozione non è prevista dalla direttiva 2000/78, ma emerge dal diritto nazionale, e che l'ordinanza di rinvio non spiega il nesso tra tale definizione e la controversia principale, come richiesto dall'articolo 94 del regolamento di procedura.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore non disabile che subisca tale discriminazione a causa dell'assistenza prestata al figlio disabile;
- il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli nei confronti di tale lavoratore, purché non comportino un onere sproporzionato.
Implicazioni operative
La decisione rafforza la tutela dei caregiver familiari nel lavoro subordinato, imponendo agli operatori economici un dovere di organizzazione flessibile delle condizioni di lavoro quando ciò sia necessario per evitare una discriminazione indiretta collegata alla disabilità del figlio. Per imprese e consulenti del lavoro, la valutazione dovrà concentrarsi sulla concretezza della richiesta, sull'impatto organizzativo e sul possibile carattere sproporzionato dell'accomodamento richiesto.
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