Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-59/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 11 settembre 2025. — Repubblica d'Austria contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e articolo 108 TFUE – Aiuto previsto per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari sul sito di Paks (Ungheria) – Attribuzione diretta dell’appalto per la costruzione – Direttiva 2014/25/UE – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno subordinatamente al rispetto di determinati impegni – Conformità dell’aiuto al diritto dell’Unione diverso dalla normativa sugli aiuti di Stato – Oggetto dell’aiuto – Modalità inscindibili dall’aiuto – Svolgimento in parallelo di un procedimento per inadempimento – Obbligo di motivazione. — Causa C-59/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha annullato sia la sentenza del Tribunale sia la decisione della Commissione sull'aiuto ungherese per Paks II. Ha ritenuto che l'affidamento diretto della costruzione dei reattori fosse parte integrante e inscindibile della misura di aiuto, sicché la Commissione avrebbe dovuto verificare anche la conformità alla disciplina sugli appalti pubblici. Ha inoltre censurato la motivazione della Commissione, giudicando insufficiente il mero rinvio a un precedente procedimento per inadempimento.

Aiuti di Stato per la centrale nucleare di Paks II: la Commissione, nell'autorizzare l'aiuto, doveva verificare anche la conformità dell'attribuzione diretta dell'appalto di costruzione alla normativa UE sugli appalti pubblici, poiché tale affidamento era una modalità inscindibile dell'aiuto; inoltre, il rinvio ad un precedente procedimento per inadempimento non bastava a motivare la decisione.

La questione giuridica

Nei limiti dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 108 TFUE, la Commissione poteva dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto destinato alla costruzione di due nuovi reattori nucleari senza esaminare la legittimità dell'attribuzione diretta dell'appalto di costruzione, e poteva fondare tale valutazione, in via subordinata, su un semplice rinvio a un procedimento per inadempimento già chiuso?

Principio di diritto

Quando un aiuto di Stato è finalizzato allo sviluppo di due nuovi reattori nucleari e il relativo progetto include, come elemento necessario e finanziato della misura, l'attribuzione diretta dell'appalto di costruzione, tale affidamento costituisce una modalità inscindibile dell'aiuto e la Commissione deve verificarne la conformità alle norme UE sugli appalti pubblici nell'ambito dell'esame ex articolo 108 TFUE. Un semplice rinvio a un procedimento per inadempimento concluso non soddisfa l'obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE se non espone in modo chiaro il ragionamento e gli elementi concreti su cui la Commissione fonda la propria conclusione; perciò la decisione di compatibilità è annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 260, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2004/17/CE
  • Direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 40, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/17/CE
  • Articolo 50, lettera c), della direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 106, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 107 della direttiva 2014/25/UE

Aiuti di Stato per lo sviluppo dei nuovi reattori nucleari di Paks II

La pronuncia riguarda un'impugnazione proposta dalla Repubblica d'Austria contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sulla compatibilità con il mercato interno dell'aiuto notificato dall'Ungheria per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari nel sito di Paks II. La Corte esamina in particolare il rapporto tra disciplina sugli aiuti di Stato e norme UE sugli appalti pubblici.

Fatti e procedimento

L'Ungheria aveva notificato una misura di sostegno finanziario per due nuovi reattori nucleari destinati alla società Paks II, interamente controllata dallo Stato e destinata a diventarne proprietaria e gestore. Il progetto era inserito in un accordo intergovernativo con la Federazione russa, che prevedeva anche un prestito statale russo e l'individuazione della JSC NIAEP quale costruttore, senza gara pubblica. La Commissione, con la decisione 2017/2112, aveva qualificato la misura come aiuto di Stato compatibile ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, ritenendo di non dover verificare la conformità dell'affidamento diretto alle regole sugli appalti pubblici, anche perché la questione era stata già esaminata in un distinto procedimento per inadempimento.

Normativa rilevante

La Corte richiama gli articoli 107, 108, 252 e 260 TFUE, nonché l'articolo 296 TFUE sul dovere di motivazione. Sul piano degli appalti vengono in rilievo la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2014/25/UE, in particolare l'articolo 50, lettera c), di quest'ultima, che consente la procedura negoziata senza previa gara in assenza di concorrenza per motivi tecnici e quando non esistano sostituti o alternative ragionevoli. È richiamato anche il quadro processuale della direttiva 2014/25 in tema di recepimento e abrogazione della direttiva precedente.

Questione centrale: oggetto dell'aiuto e modalità inscindibili

La Repubblica d'Austria sosteneva che la costruzione dei reattori e la loro attribuzione diretta a un unico operatore fossero parte inseparabile dell'aiuto, non un elemento esterno. La Corte accoglie questa impostazione: l'oggetto della misura non poteva essere ridotto alla sola messa a disposizione gratuita dei reattori, perché la costruzione era un elemento necessario alla realizzazione del progetto e risultava dal contenuto stesso della notifica, dall'accordo intergovernativo e dalla struttura del finanziamento. Di conseguenza, l'affidamento diretto dell'appalto era una modalità inscindibile dell'aiuto e doveva essere esaminato nell'ambito della procedura ex articolo 108 TFUE.

Rapporto tra aiuti di Stato e diritto UE diverso dagli aiuti

La Corte ribadisce che una misura non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno se, per il suo oggetto o per modalità indissolubilmente connesse ad esso, viola altre disposizioni o principi generali del diritto dell'Unione. Nel caso di specie, la mancata gara poteva incidere non solo sul mercato dei lavori di costruzione, ma anche sulla struttura e sull'entità del vantaggio economico connesso alla misura. La Commissione, quindi, non poteva limitarsi a sostenere che l'eventuale violazione delle regole sugli appalti avesse effetti su un mercato diverso e non rilevante.

Motivazione e rinvio al procedimento per inadempimento

La Corte censura anche il metodo seguito dalla Commissione nel considerando 285 della decisione impugnata: il semplice rinvio alla conclusione di un precedente procedimento per inadempimento non era sufficiente a soddisfare l'articolo 296 TFUE. La motivazione non indicava in modo chiaro e completo il ragionamento seguito, gli elementi concreti considerati e la metodologia applicata; inoltre, non era dimostrato che i materiali del procedimento per inadempimento fossero accessibili agli interessati del procedimento sugli aiuti di Stato. La chiusura di un procedimento per inadempimento, essendo espressione di una valutazione discrezionale della Commissione, non vincola la successiva valutazione di compatibilità dell'aiuto.

Esito

Accolto il primo motivo di impugnazione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo nel merito, annulla integralmente la decisione della Commissione 2017/2112. Le spese del giudizio di primo grado e di impugnazione sono poste a carico della Commissione, mentre gli Stati membri intervenuti sopportano le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoappalti pubblici nei settori specialienergia nuclearemotivazione degli atti dell'unioneprocedimenti per inadempimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.