Sentenza n. 550/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.01.2025 inerente Bonus Carta elettronica del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque annualità, per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Avezzano, che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuale di euro 500,00 previsto per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e aveva condannato il Ministero all'erogazione di un buono elettronico complessivo di euro 2.500,00, oltre alle spese processuali. La sentenza non era stata impugnata, risultava notificata al Ministero il 18 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito prova dell'adempimento; la documentazione successivamente depositata era riferita ad altro contenzioso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettati i termini processuali per l'azione di ottemperanza e verificato che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, che era stato notificato all'amministrazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, disponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per le spese del giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di proporre davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario per le annualità indicate nel titolo esecutivo.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
È richiamato quale base organizzativa per l'individuazione del responsabile della Direzione generale nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al decisum.
- Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto a un titolo giudiziale passato in giudicato e notificato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
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