Cassazione Penale, Sentenza n. 6565/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, in sede d'appello, della sentenza di responsabilità per rapina aggravata. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà delle prove, contestando la versione della persona offesa (il padre) e sostenendo l'inverosimiglianza che la sottrazione della somma di euro 230 sia avvenuta durante la concitazione e sotto la violenza subita; rilevava presunte discrepanze tra le dichiarazioni del padre e quelle della moglie testimone; 2) mancata valutazione favorevole della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità) e delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce della proposta di risarcimento accompagnata da lettere con le "più sentite e sincere scuse".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo costituisse una mera rinnovazione del sindacato di fatto sulla valutazione probatoria, attività non consentita in sede di legittimità; ha giudicato logica e congrua la motivazione del giudice di merito, che ha valorizzato la coincidenza fra la sottrazione e le finalità del comportamento posta in relazione a condotte precedenti (cointeressamento del complice per ottenere un prelievo in banca). La Corte ha ritenuto plausibile il fatto che la vittima abbia rilevato la sottrazione solo successivamente, per la concitazione dell'evento, e non ha ravvisato contraddizioni tali da compromettere la credibilità complessiva. Quanto alle attenuanti, è stato ritenuto correttamente escluso il carattere di danno minimale, considerato il quadro plurioffensivo, e legittimo il diniego delle generiche alla luce delle modalità violente e dello sfruttamento della posizione delle vittime. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
articolo 62 n. 4 cod. pen.
La corte ha valutato che la sottrazione di euro 230 non rientrasse nel danno di speciale tenuità alla luce del carattere plurioffensivo delle condotte complessive; pertanto la circostanza non è stata riconosciuta.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma equitativamente determinata (Euro 3.000,00) a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione della prova: i motivi che si limitano a contestare la valutazione della credibilità o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- La denuncia di apparenti contraddizioni tra dichiarazioni di testi deve evidenziare errori di logica o omissioni decisive per essere rilevante in sede di legittimità; fisiologiche integrazioni e precisazioni successive non sono di per sé motivo di annullamento.
- La tardiva percezione o comunicazione di un furto/sottrazione durante un fatto violento può essere plausibilmente giustificata dalla concitazione e non invalida automaticamente la versione della vittima.
- La valutazione della rilevanza del danno di speciale tenuità tiene conto del contesto complessivo e della pluralità offensiva: importi modestissimi possono comunque non essere ritenuti di speciale tenuità se inseriti in condotte più gravi o sistemiche.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando emergono modalità di condotta particolarmente violente, lo sfruttamento di vulnerabilità delle vittime o elementi che dimostrino spregiudicatezza: il merito ha discrezionalità sulla loro concessione, e la sua motivazione è adeguata se indica i profili decisivi.
- Offerte di risarcimento e lettere di scuse non garantiscono automaticamente il riconoscimento di attenuanti; occorre valutare la concretezza del ravvedimento e le altre caratteristiche della condotta.
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