L.R. Abruzzo 8/2012
Integrazione alla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 recante "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio" e modifiche alla L.R. n. 1/2012 "Finanziaria regionale 2012".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la disciplina abruzzese sul trasporto pubblico locale, introducendo sanzioni per titoli alterati o falsificati, modalità di pagamento ridotto entro 7 giorni e un regime speciale per i servizi ferroviari regionali con sovrapprezzo di 5 euro in caso di assenza di biglietto o mancata convalida, a condizioni specifiche. Contiene anche una modifica puntuale alla finanziaria regionale 2012, relativa al Centro Regionale Beni Culturali di Sulmona, poi abrogata nel 2023.
Integrazioni alla disciplina del trasporto pubblico locale e modifiche alla finanziaria regionale 2012
Integrazioni alla disciplina del trasporto pubblico locale e alla finanziaria regionale 2012
La legge regionale Abruzzo interviene principalmente sulla disciplina del trasporto pubblico locale già contenuta nella L.R. 15 ottobre 2008, n. 13, introducendo regole più puntuali per le sanzioni, il pagamento in misura ridotta e un regime speciale per i servizi ferroviari regionali. Contiene inoltre una modifica di spesa alla L.R. 1/2012, riferita al funzionamento del Centro Regionale Beni Culturali di Sulmona, oggi però priva di utilità applicativa perché abrogata.
Sanzioni per titoli alterati o falsificati
Per i servizi urbani e per i servizi ferroviari, automobilistici suburbani e interurbani, nei casi di alterazione o utilizzo di titoli falsificati si applicano, oltre alle sanzioni già previste dalla L.R. 13/2008, anche le sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dagli articoli 465 e 466 del codice penale, come modificati dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La norma rafforza quindi il sistema sanzionatorio regionale in presenza di condotte fraudolente sul titolo di viaggio.
Pagamento in misura ridotta delle sanzioni
Per le violazioni previste dalla legge regionale sul trasporto pubblico locale, nonché per quelle relative agli articoli 465 e 466 c.p. e al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, è ammesso il pagamento immediato all’atto della contestazione nelle mani dell’agente accertatore, con ricevuta, oppure presso la sede dell’azienda o con altre modalità da essa previste. In alternativa, il pagamento può essere effettuato entro 7 giorni dalla contestazione immediata o, se questa manca, dalla notificazione del verbale. In tal caso l’importo è quello ridotto corrispondente al minimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione commessa.
Regime speciale per gli utenti dei servizi ferroviari regionali
Per i treni regionali è previsto un regime speciale in deroga alla disciplina generale della legge regionale. L’utente sprovvisto di biglietto può pagare il biglietto a tariffa ordinaria con una maggiorazione di 5 euro, a condizione che avvisi il personale di bordo al momento della salita.
La maggiorazione non è dovuta quando il viaggiatore sale da località prive di biglietteria, di emettitrici self-service attive e funzionanti o di punti vendita a terra, purché anche in questo caso l’utente avvisi il personale di bordo al momento della salita.
La stessa maggiorazione si applica anche al viaggiatore con biglietto non convalidato, salvo il caso di obliteratrice non funzionante.
I proventi del sovrapprezzo spettano alle società di trasporto e devono essere iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con rendicontazione separata rispetto ai proventi ordinari.
Regime dei servizi regionali ferroviari e rapporti con la disciplina aziendale
Per i servizi ferroviari regionali, salvo quanto previsto dal regime speciale sui biglietti e da alcune disposizioni specifiche della legge regionale, non si applicano le regole generali della legge stessa. Valgono invece le disposizioni disciplinate dalle aziende ai sensi del d.P.R. 753/1980 e contenute nei contratti di servizio.
Modifiche alla finanziaria regionale 2012
La legge interviene anche sulla L.R. 1/2012 con una variazione di bilancio finalizzata a garantire il funzionamento del Centro Regionale Beni Culturali di Sulmona, mediante riduzione di uno stanziamento e aumento di altri due capitoli di spesa. La direzione competente è incaricata degli atti consequenziali. Tuttavia la disciplina è oggi priva di interesse applicativo, poiché l’articolo modificato è stato successivamente abrogato.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA, quindi dal 23 febbraio 2012.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 feb 2012L.R. Abruzzo 7/2012
- Legge · 22 feb 2012L.R. Abruzzo 9/2012
- Legge · 27 feb 2012L.R. Abruzzo 10/2012
- Legge · 1 mar 2012L.R. Abruzzo 12/2012
- Legge · 1 mar 2012L.R. Abruzzo 11/2012
- Legge · 13 gen 2012L.R. Abruzzo 3/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →