L.R. Abruzzo 12/2012
Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Abruzzo, interventi di promozione, sviluppo e consolidamento della cooperazione nei settori industria, commercio, artigianato e servizi. Prevede contributi alle associazioni cooperative e incentivi alle imprese cooperative, tramite piani annuali e bandi, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Non contiene limiti temporali di applicabilità sostanziale, ed è vigente dal 15 marzo 2012.
Promozione e sostegno della cooperazione in Abruzzo nei settori produttivi
Promozione della cooperazione in Abruzzo
La legge definisce una disciplina regionale di sostegno alla cooperazione in Abruzzo, con particolare riferimento ai settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi riconducibili alle attività produttive. Il provvedimento valorizza la funzione sociale ed economica della cooperazione e ne sostiene diffusione, sviluppo e consolidamento tramite interventi programmati e bandi annuali.
Finalità e ambito di intervento
La Regione Abruzzo riconosce la rilevanza della cooperazione come forma di impresa caratterizzata da mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini speculativi. In coerenza con la programmazione economica regionale, la legge mira a:
- favorire la promozione, lo sviluppo e il consolidamento del sistema cooperativo abruzzese;
- sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese cooperative;
- rafforzare le cooperative già operative e i relativi consorzi.
Soggetti del sistema cooperativo coinvolti
La Regione sostiene le strutture territoriali delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo che:
- abbiano sede e stabile organizzazione in Abruzzo;
- siano giuridicamente riconosciute secondo la disciplina sulla vigilanza degli enti cooperativi.
A tali associazioni è riconosciuto un ruolo centrale nella promozione e nello sviluppo della cooperazione, nonché nell’assistenza, rappresentanza e tutela delle imprese cooperative.
Interventi a favore delle associazioni di rappresentanza
La Regione può concedere annualmente contributi alle organizzazioni territoriali del movimento cooperativo, nei limiti delle risorse disponibili, per iniziative di promozione e consolidamento della cooperazione. Gli interventi possono riguardare, tra l’altro:
- promozione di nuove cooperative e consorzi, nonché aggregazione e potenziamento di quelli esistenti;
- assistenza tecnica, amministrativa, fiscale e finanziaria nelle fasi di avvio, promozione e gestione;
- qualificazione delle risorse umane, anche con borse di studio;
- aggiornamento di dirigenti e amministratori;
- seminari, convegni e congressi;
- indagini sulla situazione socioeconomica del settore cooperativo regionale;
- studi, ricerche e periodici di informazione;
- sportelli informativi per facilitare l’accesso ai contributi destinati alle imprese cooperative.
La Regione può inoltre cofinanziare progetti territoriali sostenuti da fondi mutualistici, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta sentita la Consulta regionale.
Incentivi alle imprese cooperative
La Regione può concedere incentivi e finanziamenti alle società cooperative e ai loro consorzi operanti nei settori produttivi indicati dalla legge, con priorità per le cooperative a mutualità prevalente. I benefici riguardano, in particolare:
- ricerca, innovazione, internazionalizzazione, organizzazione aziendale, marketing e responsabilità sociale;
- innovazione tecnologica e ICT;
- consolidamento delle passività e abbattimento degli interessi;
- orientamento e formazione professionale;
- alta formazione di quadri, dirigenti, consiglieri e soci;
- creazione di centri direzionali e incubatori;
- avvio e tutoraggio di nuove cooperative, soprattutto da crisi aziendali;
- acquisto di attrezzature e strumenti tecnici;
- aggregazioni, fusioni, consolidamento e potenziamento.
Requisiti dei beneficiari
I contributi per le associazioni sono riservati alle strutture regionali delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo con sede e stabile organizzazione in Abruzzo.
Gli incentivi alle imprese sono destinati alle società cooperative che:
- siano iscritte all’Albo delle società cooperative;
- risultino certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del d.lgs. 220/2002;
- abbiano sede legale e almeno un’unità produttiva in Abruzzo.
Le misure si applicano anche ai consorzi costituiti in forma cooperativa.
Programmazione annuale e criteri di riparto
La Giunta regionale adotta ogni anno un Piano degli interventi annuali, nei limiti delle risorse disponibili, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione. Il Piano:
- definisce le linee di intervento e ripartisce le risorse tra sostegni alle associazioni e alle imprese;
- fissa criteri e modalità per i bandi relativi ai contributi alle associazioni, tenendo conto degli elenchi certificati dall’ufficio revisioni delle associazioni;
- stabilisce criteri e modalità per i bandi relativi agli incentivi alle imprese;
- disciplina l’impiego di ulteriori risorse per interventi promossi dalla Consulta.
Tra gli elementi considerati per i bandi relativi alle associazioni vi sono gli elenchi aggiornati degli enti cooperativi revisionati, dei dipendenti e soci risultanti dai verbali di revisione e dei fatturati degli enti cooperativi e loro consorzi.
Procedure di accesso e controlli
La Direzione sviluppo economico approva i bandi annuali, fissando termini e modalità di presentazione delle domande, nonché tempi e procedure di erogazione dei contributi. La stessa Direzione verifica le rendicontazioni dei beneficiari per controllare il corretto impiego delle risorse concesse.
Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione
È istituita presso l’Assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, da costituire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Consulta:
- formula osservazioni, proposte e valutazioni sulle politiche regionali per la cooperazione;
- esprime pareri su disegni di legge, regolamenti, atti di programmazione e altri provvedimenti richiesti dalla Giunta;
- esprime parere sul Piano degli interventi annuali;
- propone alla Giunta attività e interventi per il mondo cooperativo.
La Consulta dura per la legislatura regionale e decade con il nuovo Consiglio regionale. È composta dall’assessore competente o suo delegato, dal presidente della commissione consiliare competente o suo delegato, dal direttore della direzione sviluppo economico o suo delegato e da un rappresentante per ciascuna organizzazione regionale del movimento cooperativo di cui alla legge. La partecipazione non comporta indennità né oneri per la Regione.
Relazione annuale e funzionamento della Consulta
La Giunta regionale approva, sentita la Consulta, una relazione annuale sull’attuazione della legge, sui risultati ottenuti e sugli interventi effettuati, con riferimento al grado di utilizzo delle risorse e ai destinatari raggiunti. La Giunta approva anche i criteri organizzativi di funzionamento della Consulta; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale assegnato alla Direzione sviluppo economico.
Disciplina degli aiuti di Stato
I provvedimenti attuativi che prevedono aiuti soggetti a notifica non possono essere eseguiti prima della decisione di autorizzazione della Commissione europea, oppure prima della scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica. Gli atti che prevedono aiuti in esenzione sono comunicati alla Commissione europea. Le misure in regime de minimis sono adottate nel rispetto della normativa europea senza preventiva notifica o comunicazione, se non richiesta dalla disciplina applicabile.
Aspetti finanziari
La legge è qualificata come programmatoria e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale. Gli interventi di spesa sono attuati dalla Giunta mediante programmi di spesa fondati sui criteri della legge e finanziati con risorse della programmazione comunitaria, del fondo unico per le agevolazioni alle imprese e della programmazione nazionale.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il 15 marzo 2012, giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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