L.R. Abruzzo 3/2012
Modifiche all'art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)" e altre disposizioni di adeguamento normativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 modifica termini e discipline di varie leggi regionali, aggiorna il Consiglio delle Autonomie locali, interviene sul finanziamento del trasporto e assistenza scolastica degli studenti disabili e concede un termine di adeguamento ai tappeti mobili sportivi già installati al 31 dicembre 2009. È in vigore dal 28 gennaio 2012; alcune misure riguardano esercizi e termini ormai conclusi.
Modifiche finanziarie, proroghe di termini e aggiornamenti normativi della Regione Abruzzo
Modifiche normative e proroghe di termini in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 3 del 2012 introduce una serie di adeguamenti puntuali a leggi regionali precedenti, con effetti soprattutto su termini, organi di rappresentanza locale, spese sociali e disciplina di impianti sportivi. Il provvedimento è applicabile esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.
Proroga di termini e adeguamenti puntuali a leggi regionali vigenti
La legge interviene su diverse disposizioni regionali, prorogando o riformulando scadenze già previste da precedenti interventi normativi. In particolare:
- viene modificato il termine del 31 dicembre 2011 in 31 dicembre 2012 in più disposizioni;
- una scadenza legata alla L.R. n. 30/2011 è fissata direttamente al 30 settembre 2012;
- il termine di alcune procedure collegate alla medesima legge è ricondotto alla data indicata nel comma 1 dell’art. 1;
- un termine del 31 dicembre 2011 è sostituito con il 31 dicembre 2013;
- un richiamo temporale del 31 marzo 2009 è sostituito con il 31 ottobre 2011.
Consiglio delle Autonomie locali: elezioni, durata, decadenza e rimborsi
La legge riscrive la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), precisando:
- le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio regionale tra i 30 giorni precedenti e i 30 giorni successivi alla scadenza dell’organo;
- le elezioni si svolgono entro 90 giorni dall’indizione, presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale;
- il CAL dura in carica 5 anni dalla seduta di insediamento;
- i componenti sono rinnovati alla scadenza del quinquennio e restano in carica fino alla seduta di insediamento del nuovo organo;
- la decadenza si verifica se viene meno, per qualsiasi causa, la carica ricoperta nell’ente locale di appartenenza;
- la surroga avviene, per i componenti di diritto, con il nuovo titolare della carica, e per i componenti elettivi con il primo dei non eletti del collegio interessato;
- se la surroga non è possibile, il CAL funziona con la presenza della metà più uno dei componenti. È inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio o, in alternativa, un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza.
Trasporto e assistenza scolastica degli studenti disabili
La Regione Abruzzo partecipa, insieme agli enti locali, alle spese per il trasporto e l’assistenza scolastica degli studenti disabili delle scuole medie superiori e dell’università, nell’ambito delle funzioni regionali in materia di politiche sociali. Per coprire gli oneri dell’intervento vengono disposte variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2011, con aumento di un capitolo destinato ai trasferimenti alle province e corrispondenti riduzioni su altri due capitoli di spesa.
Adeguamento dei tappeti mobili per uso sportivo
Per i gestori dei tappeti mobili per uso sportivo già installati entro il 31 dicembre 2009 in aree sciabili autorizzate e dotati di marcatura CE conforme alla direttiva 98/37/CE, è concesso un termine di 12 mesi decorrenti dall’1 gennaio 2012 per adeguarsi alla direttiva 2006/42/CE. La disciplina riguarda i tappeti mobili disciplinati dal Titolo II-bis della L.R. 24/2005.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 28 gennaio 2012. Diverse disposizioni hanno natura eminentemente transitoria o collegata a termini già scaduti o comunque riferiti a periodi conclusi, per cui risultano oggi prive di utilità pratica applicativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 gen 2012L.R. Abruzzo 4/2012
- Legge · 13 gen 2012L.R. Abruzzo 5/2012
- Legge · 13 gen 2012L.R. Abruzzo 6/2012
- Legge · 10 gen 2012L.R. Abruzzo 1/2012
- Legge · 10 gen 2012L.R. Abruzzo 2/2012
- Legge · 29 dic 2011L.R. Abruzzo 44/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →