L.R. Abruzzo 7/2012
Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera": attuazione dell'articolo 140 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Legge finanziaria regionale 2004" e modifiche alle LL.RR. nn. 42/2011 e 25/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera" nel territorio del Comune dell’Aquila, ne fissa i confini, affida la gestione al Comune e disciplina PAN, programma pluriennale, regolamento, piano di gestione e norme transitorie di salvaguardia. Contiene inoltre modifiche puntuali alle LL.RR. 42/2011 e 25/2011 e non prevede nuovi oneri regionali. Le scadenze principali erano concentrate nei primi mesi/anni successivi al 23/02/2012.
Istituzione e disciplina della Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera"
Istituzione e disciplina della Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera"
La legge regionale dell’Abruzzo istituisce e disciplina la Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera" nel territorio del Comune dell’Aquila. Il provvedimento definisce perimetro, gestione, strumenti di pianificazione e norme di tutela, oltre a introdurre alcune modifiche coordinate a precedenti leggi regionali.
Perimetrazione e segnaletica
I confini della Riserva sono determinati dalla cartografia allegata in scala 1:25.000, per una superficie complessiva di 31 ettari.
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Comune dell’Aquila deve sistemare i cartelli segnaletici perimetrali e quelli lungo le strade di accesso.
Gestione della Riserva
La gestione è demandata al Comune dell’Aquila, che può avvalersi di soggetti esterni qualificati, tra cui associazioni di protezione ambientale, consulenti, società cooperative, istituti specializzati, Corpo Forestale dello Stato, Università, Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera o altri soggetti qualificati.
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Comune deve definire con delibere consiliari l’organo di gestione, la sua composizione e le forme operative della gestione.
- Se il Comune non provvede entro tale termine, la Giunta regionale può gestire in via provvisoria la Riserva tramite il servizio competente in materia di aree protette.
Piano di Assetto Naturalistico (PAN)
Il PAN è lo strumento centrale di assetto e disciplina della Riserva.
- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, il Comune deve affidare l’incarico per la sua elaborazione.
- Entro un anno dall’affidamento, il PAN deve essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità previste dalla L.R. 38/1996.
- Il PAN è approvato dal Consiglio regionale, previo parere della direzione regionale competente, entro 120 giorni dal suo arrivo presso tale struttura.
- Il PAN deve disciplinare anche una fascia di rispetto o area contigua.
Programma pluriennale di attuazione e Regolamento
Entro tre mesi dall’approvazione del PAN da parte del Consiglio regionale, oppure contestualmente ad essa, il Comune deve predisporre il Programma pluriennale di attuazione e il Regolamento.
- Il Programma pluriennale indica modi, tempi e costi dell’attuazione dell’ipotesi di gestione, gli interventi da realizzare e le iniziative di valorizzazione della Riserva, con attenzione agli aspetti socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.
- Il Regolamento disciplina accesso, uso delle risorse ambientali, utilizzo di infrastrutture e servizi, visite turistiche, osservazione naturalistica, ricerca scientifica e divieti specifici.
- Entrambi sono trasmessi al servizio regionale competente e poi al Consiglio regionale per l’approvazione.
Piano di gestione annuale
Il Comune deve predisporre e approvare ogni anno, entro il 31 gennaio, un Piano di gestione.
- Per il primo anno successivo all’istituzione della Riserva, il Piano di gestione va adottato e trasmesso alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore della legge.
- In tale primo anno il Piano deve prevedere l’utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo finanziario per gli adempimenti relativi a perimetrazione, gestione, PAN, programma pluriennale e regolamento.
Effetti sugli strumenti urbanistici
Le previsioni e le prescrizioni del PAN, con le relative norme applicative, costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale.
Personale della Riserva
Per il perseguimento delle proprie finalità la Riserva può avvalersi:
- di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici;
- nei limiti dei bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato secondo i contratti collettivi del settore privato.
Norme transitorie di salvaguardia
In attesa dell’approvazione del PAN, all’interno della Riserva sono consentiti gli interventi previsti dai Piani paesistici, ma restano vietate numerose attività e trasformazioni incidenti sull’assetto naturale. Sono vietati, tra gli altri:
- alterazione delle caratteristiche naturali;
- apertura di nuove strade, cave, miniere e discariche;
- costruzione di nuovi edifici;
- asportazione o danneggiamento di formazioni minerali;
- modificazione del regime delle acque, salvo restauro e difesa ambientale con bioingegneria naturalistica;
- caccia, cattura, danneggiamento o disturbo della fauna, salvo reintroduzioni o prelievi scientifici autorizzati;
- allevamenti di fauna selvatica e relative strutture senza autorizzazione comunale;
- danneggiamento o raccolta di specie vegetali spontanee e introduzione di specie non autoctone, salvi usi agricoli e tradizionali consentiti;
- alterazioni dell’ambiente geofisico e delle acque, con immissione di sostanze che ne modifichino le caratteristiche;
- introduzione di armi, esplosivi o mezzi di cattura;
- sport con mezzi meccanici quali moto e fuoristrada;
- accensione di fuochi e fuochi pirotecnici non autorizzati;
- sorvolo e atterraggio di velivoli non autorizzati;
- campeggio fuori dalle aree attrezzate, salvo campeggio temporaneo autorizzato;
- installazione di cartelli pubblicitari;
- circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, salvo attività produttive tradizionali consolidate;
- strutture ricettive extraurbane non previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Restano garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo le consuetudini locali. Sono comunque consentiti gli interventi di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), della L.R. 18/1983. La pesca può essere consentita se prevista dal PAN.
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni transitorie di salvaguardia si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Modifiche alla L.R. 42/2011 sul Parco naturale regionale Sirente-Velino
La legge interviene anche sulla disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino.
- Lo Statuto doveva essere adeguato entro il 30 marzo 2012.
- È modificata una disposizione dell’articolo 9, comma 2, lettera m), sostituendo il termine “limitatamente” con “ad eccezione dell’uso”.
- È sostituito il termine per l’adeguamento previsto dall’articolo 17, comma 4, fissandolo al 30 marzo 2012.
Modifiche alla L.R. 25/2011 sulle acque
Per una disposizione in materia di acque, il termine originario di sei mesi è sostituito con il 31 dicembre 2012.
Norma finanziaria e decorrenza
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 23 febbraio 2012.
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