L.R. Abruzzo 10/2012
Modifiche alla L.R. 13.12.2011, n. 43 recante: "Modifiche alla L.R. 11.8.2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali" e alla L.R. 28/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 27 febbraio 2012, n. 10 modifica termini già introdotti dalle leggi regionali nn. 43/2011 e 28/2011 in materia sismica: sostituisce il riferimento a «gennaio» con «dicembre» in due disposizioni transitorie e stabilisce che la validazione regionale richiesta dal Comune debba concludersi entro 90 giorni dalla domanda. In vigore dal 1° marzo 2012.
Modifiche alla disciplina regionale sul rischio sismico e sulla validazione regionale dei progetti
Modifiche alla disciplina regionale sul rischio sismico
La legge regionale Abruzzo 27 febbraio 2012, n. 10 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale in materia di riduzione del rischio sismico e di vigilanza e controllo sulle opere e costruzioni in zone sismiche. Il provvedimento non istituisce una disciplina autonoma, ma corregge e integra alcune previsioni contenute nelle leggi regionali n. 43/2011 e n. 28/2011.
Interventi sulle disposizioni transitorie della L.R. 43/2011
La legge sostituisce, in due commi della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43, il riferimento al mese di «gennaio» con quello di «dicembre». La modifica riguarda i termini previsti dall’articolato della legge del 2011, con effetto sulla scansione temporale degli adempimenti disciplinati da quelle disposizioni.
Termine per la validazione regionale richiesta dal Comune
Per la disciplina contenuta nella L.R. 11 agosto 2011, n. 28, viene aggiunta una precisazione al comma 7 dell’art. 5: la validazione regionale richiesta dal Comune deve essere conclusa e determinata dalla Regione entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta comunale. La previsione introduce quindi un termine massimo per la conclusione del procedimento regionale di validazione.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il testo è quindi applicabile dal 1° marzo 2012.
Ambito territoriale
Le disposizioni riguardano esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e incidono sulla disciplina regionale delle costruzioni in zone sismiche e dei relativi procedimenti amministrativi.
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