L.R. Abruzzo 11/2012
Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce e disciplina le associazioni di promozione sociale operanti in Abruzzo, istituendo un Registro regionale e un Osservatorio sociale dedicato. Definisce requisiti statutari, modalità di iscrizione, obblighi annuali, cause di cancellazione e regime dei ricorsi. Restano esclusi i soggetti indicati dalla legge e sono previsti contributi nei limiti delle risorse di bilancio.
Disciplina delle associazioni di promozione sociale in Abruzzo
Disciplina delle associazioni di promozione sociale in Abruzzo
La legge della Regione Abruzzo attua la disciplina statale sulle associazioni di promozione sociale, riconoscendone il valore civile e sociale. Introduce il Registro regionale, regola i requisiti per l’iscrizione, gli adempimenti periodici, i controlli e il ruolo dell’Osservatorio sociale regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione Abruzzo promuove e valorizza l’associazionismo di promozione sociale come espressione di libertà organizzativa, solidarietà, mutualità e partecipazione attiva alla vita della comunità. La disciplina si applica alle associazioni operanti sul territorio regionale e costituisce attuazione della legge n. 383 del 2000, mediante il Registro regionale e l’Osservatorio regionale.
Definizione di associazione di promozione sociale e attività rilevanti
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i relativi coordinamenti o federazioni che svolgano in modo continuativo attività di utilità sociale, senza fini di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati. Le attività di utilità sociale ricomprendono, tra l’altro:
- servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- inclusione sociale;
- promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini;
- tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale;
- attività del tempo libero, sport e turismo sociale;
- ricerca etica e spirituale.
Sono espressamente escluse, tra le altre, le organizzazioni di volontariato, i partiti politici, i sindacati, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, gli organismi che perseguono prevalentemente interessi economici degli associati, nonché i circoli privati e le associazioni con criteri discriminatori di ammissione o con collegamento della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote patrimoniali.
Atto costitutivo, statuto e principi organizzativi
Ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale, l’associazione deve essere costituita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata e deve avere uno statuto che preveda espressamente:
- denominazione e sede legale;
- oggetto sociale coerente con le finalità di legge;
- indicazione del legale rappresentante e dell’organo di amministrazione;
- criteri di ammissione ed esclusione degli associati e relativi diritti e obblighi;
- ordinamento interno democratico, con uguaglianza dei diritti e elettività delle cariche;
- assenza di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, dei proventi;
- obbligo di bilancio e rendiconto annuale;
- reinvestimento degli eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali;
- modalità di scioglimento;
- devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Prestazioni degli associati e rapporti di lavoro
Le attività dell’associazione devono essere svolte prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro limiti preventivamente stabiliti. Per particolari esigenze l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome o occasionali, anche tramite i propri associati. I soci che lavorano anche come subordinati possono usufruire, per agevolare le attività convenzionate, di forme di flessibilità dell’orario o di turnazione previste dai contratti collettivi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.
Risorse economiche e contributi regionali
Le associazioni possono finanziarsi tramite:
- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di UE, organismi internazionali, Stato, Regione, enti locali e altri enti pubblici;
- entrate da servizi convenzionati e iniziative promozionali di autofinanziamento;
- proventi da cessione di beni e servizi, anche attraverso attività economiche commerciali, artigianali o agricole svolte in modo ausiliario e sussidiario;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.
La documentazione relativa alle erogazioni liberali rilevanti ai fini fiscali va conservata per almeno tre anni. La Giunta regionale definisce priorità, indirizzi, criteri e modalità per la concessione di benefici e contributi entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
Registro regionale: struttura, sezioni e pubblicità
È istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, tenuto dalla competente direzione regionale e articolato in due sezioni. Nella Sezione Prima sono iscritte le associazioni con sede legale in Abruzzo che possiedono i requisiti previsti dalla legge; nella Sezione Seconda le associazioni senza sede legale in Abruzzo ma con sede secondaria regolarmente istituita in Abruzzo e con i requisiti richiesti, oltre all’iscrizione nel registro nazionale e all’attivazione di almeno una sede operativa nel territorio regionale. Le sezioni sono organizzate per ambito prevalente di attività:
- socio-sanitaria, assistenziale, educativa e inclusione sociale;
- solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport, tempo libero e turismo sociale. Nel Registro sono annotati dati identificativi, sedi, estremi di atto costitutivo e statuto, modifiche, rappresentanti, cariche associative, attività prevalente e articolazione territoriale. Ogni anno, entro il 31 marzo, viene pubblicato sul BURA l’elenco delle associazioni regolarmente iscritte alla data del 31 dicembre precedente.
Requisiti per l’iscrizione
Per l’iscrizione l’associazione deve dimostrare di:
- rientrare nella definizione di associazione di promozione sociale;
- avere atto costitutivo e statuto conformi;
- svolgere prevalentemente attività volontaria, libera e gratuita degli associati;
- utilizzare solo le risorse economiche ammesse dalla legge;
- avere sede legale in Abruzzo e operare da almeno un anno, oppure avere una sede secondaria in Abruzzo da almeno un anno, oppure essere iscritta al registro nazionale e avere attivato almeno una sede operativa in Abruzzo. La perdita anche di uno solo dei requisiti comporta l’avvio della cancellazione. L’iscrizione è incompatibile con l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ed è necessaria per ottenere contributi o finanziamenti pubblici e per stipulare convenzioni con Regione, enti locali e altri enti pubblici. Le associazioni devono indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi del provvedimento di iscrizione.
Procedura di iscrizione e variazioni
La domanda di iscrizione, soggetta a bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, va presentata alla competente direzione regionale, con allegati:
- copia conforme di atto costitutivo e statuto;
- dati della sede legale;
- elenco delle cariche associative;
- autodichiarazione sui requisiti di prevalenza del volontariato, sulle risorse economiche utilizzate e sull’eventuale impiego di personale dipendente o autonomo;
- relazione sull’associazione e sull’attività svolta nell’anno precedente;
- certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA;
- per le sezioni locali di organizzazioni nazionali, dichiarazione dell’organo centrale sull’autonomia;
- marca da bollo per il provvedimento finale. La domanda deve indicare anche la sezione del Registro richiesta. L’istruttoria verifica i requisiti e può richiedere integrazioni documentali. L’iscrizione o il diniego sono disposti entro 90 giorni dalla ricezione della domanda con provvedimento dirigenziale pubblicato sul BURA e notificato all’associazione. Le modifiche statutarie e le variazioni dei requisiti vanno comunicate entro 30 giorni, con trasmissione della relativa copia conforme. In caso di scioglimento, liquidazione o trasformazione, il relativo provvedimento va trasmesso entro 30 giorni. Le variazioni del Registro sono adottate entro 90 giorni dalla comunicazione.
Regime speciale per i comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana
I comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana esistenti al 31 dicembre 2013 in Abruzzo sono iscritti di diritto nel Registro regionale, ai sensi della normativa statale richiamata. Ai fini dell’iscrizione presentano istanza del legale rappresentante con allegati statuto, dati della sede legale e certificato fiscale/partita IVA. Entro 30 giorni dal rinnovo degli organi trasmettono l’elenco delle cariche e gli atti necessari al mantenimento dell’iscrizione, ferma restando la documentazione patrimoniale e finanziaria richiesta dalla disciplina statale richiamata.
Adempimenti annuali, controlli e cancellazione
Entro il 30 settembre di ogni anno le associazioni iscritte devono trasmettere:
- dichiarazione di permanenza dei requisiti;
- relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
- comunicazione di approvazione del bilancio previsionale dell’anno in corso e del consuntivo dell’esercizio precedente. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la cancellazione dal Registro. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Regione procede alla revisione del Registro cancellando le associazioni inadempienti o non più in possesso dei requisiti, a seguito di controlli e verifiche. Il procedimento di cancellazione è avviato con comunicazione formale all’associazione.
Ricorsi
Contro il diniego di iscrizione, la cancellazione o l’iscrizione difforme da quella richiesta è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso amministrativo in opposizione al Presidente della Giunta regionale, che decide previo parere vincolante dell’Osservatorio regionale per l’associazionismo. Restano comunque esperibili il ricorso al TAR competente o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Osservatorio regionale sull’associazionismo
All’Osservatorio sociale regionale sono attribuite funzioni di supporto tecnico alla gestione del Registro, monitoraggio delle attività e dei servizi resi dalle associazioni, indagini e ricerche sul fenomeno associativo in Abruzzo, informazione e comunicazione su normative, programmi, progetti ed eventi, nonché diffusione dei dati raccolti e redazione di un rapporto biennale.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
La legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della legge, le precedenti disposizioni regionali in materia di registro e osservatorio dell’associazionismo e la legge regionale del 1996 sulla promozione e riconoscimento dell’associazionismo.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il testo consolidato riportato risulta vigente dal 9 luglio 2015.
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