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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16593/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Nel 2015 una società concessionaria del servizio di riscossione coattiva per un Comune notificava a un privato due ingiunzioni di pagamento; a seguito del mancato pagamento iscriveva fermo amministrativo su un veicolo di proprietà del debitore. Il debitore proponeva opposizione chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di fermo. In primo grado la domanda veniva accolta perché la concessionaria non aveva provato l’invio della comunicazione preventiva prevista dalla l. 228/2012 e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni. In appello, invece, il Tribunale riformava la decisione ritenendo che la comunicazione potesse essere inviata anche per posta ordinaria, che nel caso concreto dovesse presumersi la sua ricezione poiché spedita allo stesso indirizzo di successive comunicazioni andate a buon fine, che la concessionaria fosse legittimata alla riscossione anche verso debitori residenti in altra provincia e che il fermo non fosse subordinato a una soglia minima del credito. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di appello lamentando, sotto la rubrica di "motivazione apparente" ex art. 360 n. 4 c.p.c., che il giudice di merito non si fosse conformato alla giurisprudenza di legittimità; inoltre il ricorrente sosteneva l’illegittimità del fermo per sproporzione rispetto al modesto credito vantato (840,89 euro) a fronte del valore del veicolo (22.500 euro), senza però indicare puntualmente la norma violata né articolare una censura chiara e specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la sentenza impugnata aveva deciso sulla base di una questione di diritto, sicché era fuori fuoco dolersi di un vizio di motivazione o di motivazione apparente. Ha inoltre affermato che il motivo era comunque oscuramente formulato e non consentiva di comprendere la specifica violazione di legge denunciata: il ricorrente non aveva indicato la regola giuridica asseritamente violata, né aveva costruito un ragionamento censuratorio intellegibile secondo la necessaria scansione tra decisione impugnata, decisione attesa e norma violata. Sono state quindi poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, con condanna anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 544, l. 228/2012

    la sentenza di merito riteneva che la comunicazione preventiva potesse essere inviata anche con posta ordinaria; la Cassazione non entra nel merito di tale questione perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    la censura è ritenuta impropria quando la decisione di merito è fondata su una questione di diritto, poiché il vizio di motivazione riguarda gli accertamenti in fatto e non le valutazioni giuridiche.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se non espone in modo chiaro e specifico la censura, la regola violata e il collegamento tra decisione impugnata e decisione richiesta.

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    la motivazione è stata depositata nel termine previsto per la trattazione camerale.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese con spese forfettarie.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere formulata con chiarezza autosufficiente: il ricorrente deve indicare quale sia stata la decisione impugnata, quale sarebbe dovuta essere la decisione corretta e quale norma o principio sarebbe stato violato.
  • È inammissibile dedurre un vizio di motivazione contro una decisione che risolva la controversia con una statuizione di diritto, poiché la motivazione è sindacabile in relazione agli accertamenti in fatto e non alle valutazioni giuridiche.
  • La Cassazione non ha il compito di ricostruire d’ufficio la doglianza del ricorrente quando il motivo sia esposto in modo oscuro o privo di un chiaro collegamento tra fatto, norma e errore denunciato.
  • La mera invocazione della sproporzione tra valore del bene sottoposto a fermo e entità del credito, senza indicazione della norma che imporrebbe un limite o un criterio di proporzionalità, non integra una censura sufficientemente specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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