Cassazione Penale, Sentenza n. 1940/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Anastasi era stato condannato in appello, dopo rito abbreviato, a 1 anno e 6 mesi di reclusione per falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e per calunnia (art. 368 c.p.). Secondo le corti, Anastasi in dibattimento rese dichiarazioni difformi rispetto alle sommarie informazioni: inizialmente aveva detto che Monforte gli aveva ceduto gratuitamente uno spinello (gr. 0,359 di marijuana) e lo avevano assunto insieme, mentre in aula affermò di averlo acquistato a Catania e assumerlo con Monforte; inoltre sostenne che i Carabinieri avevano “capito male” quando verbalizzarono le sue prime dichiarazioni. Il ricorso in Cassazione, proposto dal difensore, deduceva (i) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità per falsa testimonianza; (ii) insufficiente valutazione dell’elemento psicologico della falsa testimonianza, anche alla luce del tempo intercorso e di lievi difformità; (iii) vizi riguardo all’elemento psicologico della calunnia, sostenendo che non aveva accusato formalmente le Forze dell’ordine di falsità ma solo di un fraintendimento; (iv) errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio perché la Corte territoriale non avrebbe indicato la pena per ciascun reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte territoriale: le prime dichiarazioni dell'imputato erano state considerate spontanee, precise, univoche e reiterate, mentre la versione resa in dibattimento risultava contraddittoria; per la falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico e il tempo intercorso (circa tre anni) non era idoneo a spiegare l'ampia divergenza delle dichiarazioni; quanto alla calunnia, la Corte ha ritenuto che le affermazioni in dibattimento implicitamente accusassero i verbalizzanti di aver falsamente riportato le sue dichiarazioni e che non sia necessaria una denuncia formale perché il reato si configuri; sulla determinazione della pena la Corte ha ritenuto corretta la scelta di partire dal minimo edittale, aumentare per la continuazione e ridurre per il rito, confermando così la pena complessiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen.
Disciplina la falsa testimonianza; per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà di rendere dichiarazioni difformi da quanto si conosceva), valutabile anche in relazione a coerenza, spontaneità e reiterazione delle dichiarazioni precedenti
art. 368 cod. pen.
Regola il reato di calunnia; si considera integrato quando qualcuno attribuisce consapevolmente a un innocente la responsabilità di un reato rivolgendosi a soggetti obbligati a riferire all'autorità giudiziaria; non è necessaria una denuncia formale
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma cui si riferiva il procedimento principale (illecito in materia di stupefacenti); la decisione sul reato contestato a terzi (Monforte) non pregiudica l'accertamento della falsità della testimonianza
art. 503 cod. proc. pen.
Dispositivo processuale richiamato nella motivazione: lo strumento delle contestazioni serve a mettere il teste a confronto con le dichiarazioni pregresse e consente di chiarire o ritrattare le versioni
art. 3 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente con la nozione che al di fuori dei casi di pregiudizialità previsti non sussiste obbligo di sospendere il processo principale per il procedimento per falsa testimonianza; il giudice deve risolvere le questioni pregiudiziali nell'ambito del proprio potere
Massime di principio
- Per la falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico: la coscienza e volontà di dichiarare il falso può essere desunta dalla contraddittorietà tra dichiarazioni successive e dalla spontaneità, precisione e reiterazione delle dichiarazioni pregresse.
- Il procedimento per accertare la falsità della testimonianza è autonomo rispetto al processo principale: l'esito del processo sul fatto originario (ad es. assoluzione dell'imputato principale) non preclude di per sé la verifica della falsità della testimonianza.
- Il tempo trascorso tra le dichiarazioni non esclude automaticamente la responsabilità per falsa testimonianza; il giudice valuta se il lasso temporale possa giustificare differenze, tenendo conto di caratteristiche quali spontaneità e precisione delle dichiarazioni originarie.
- La calunnia può configurarsi anche senza una denuncia formale: è sufficiente che la persona abbia attribuito, di fronte a soggetti tenuti a riferire, la responsabilità di un reato a un innocente, con la consapevolezza dell'innocenza; tuttavia la presenza di sospetti fondati e ragionevoli può escludere il dolo.
- Il giudice non è tenuto a trattare analiticamente ogni deduzione difensiva; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che evidenzi di aver considerato i fatti decisivi, potendo implicitamente respingere deduzioni incompatibili con la decisione.
- In presenza di reati puniti con la stessa pena il giudice può determinare un trattamento sanzionatorio complessivo (tenendo conto del minimo edittale, eventuali aumenti per continuazione e riduzioni per il rito), senza dover sempre esplicitare la pena separata per ciascun reato.
- In Cassazione motivi generici, non specificamente ancorati a vizi di diritto o a una confutazione puntuale della motivazione, sono a rischio di essere dichiarati inammissibili; è consigliabile impugnare con censure precise sulla motivazione o sulla corretta applicazione del diritto.
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