Cassazione Civile, Ordinanza n. 03830/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un condominio aveva ottenuto in precedenza un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso professionale richiesto dall'avvocato che lo aveva difeso in una causa promossa da un terzo creditore. Il condominio si era opposto sostenendo, anche in via riconvenzionale, che il legale aveva agito negligentemente chiamando in causa alcuni condomini morosi con formule di procura ritenute generiche e che tale condotta aveva determinato la nullità o l'inammissibilità delle chiamate, con conseguente danno corrispondente alle spese di soccombenza verso i terzi e giustificazione per rifiutare o ridurre il compenso. Inoltre, il condominio censurava la mancata compensazione delle spese processuali, assumendo che il mutamento giurisprudenziale sulla chiamata del terzo integrasse giusti motivi. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, violazione degli artt. 1460, 1176 e 2236 c.c. per avere la Corte d'appello escluso la responsabilità professionale del difensore e confermato il compenso, e, dall'altro, violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata valorizzazione del mutamento giurisprudenziale ai fini della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la chiamata in causa dei condomini morosi, effettuata dal difensore del condominio convenuto in forza di una procura ampia, non era di per sé contraria alla diligenza professionale; inoltre, la responsabilità del professionista richiede prova del danno e del nesso causale tra condotta e pregiudizio, prova non ravvisata nel caso concreto. La Corte ha valorizzato anche il fatto che, al tempo dei fatti, la questione del potere del difensore di chiamare terzi in garanzia era oggetto di un contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni Unite, sicché, se mai, la prestazione implicava problemi tecnici di particolare difficoltà con applicazione dell'art. 2236 c.c. e necessità di dolo o colpa grave. È stato poi escluso che il condominio potesse imputare al legale la scelta di non impugnare la sentenza di primo grado. È stato infondato anche il secondo motivo, perché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione; inoltre, non risultava un significativo mutamento giurisprudenziale rilevante nel giudizio. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
procura conferita in calce al ricorso
la procura in calce è idonea a soddisfare il requisito della procura speciale per il ricorso per cassazione
art. 86 c.p.c.
richiamato solo in relazione alla difesa personale del controricorrente
art. 375, comma 2, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
indicato come disciplina applicabile ratione temporis
art. 1176, comma 2, c.c.
il professionista deve usare la diligenza propria della natura dell'attività esercitata; la sua violazione integra inadempimento contrattuale
art. 2236 c.c.
nelle prestazioni implicanti problemi tecnici di particolare difficoltà la responsabilità del professionista si configura solo per dolo o colpa grave
art. 1460 c.c.
la perdita del diritto al compenso è configurabile solo se la negligenza del difensore abbia inciso sugli interessi del cliente impedendo di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è di regola censurabile in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, non basta allegare un errore difensivo: il cliente deve provare un danno effettivo e il nesso causale tra la condotta del legale e il pregiudizio subito, anche mediante un giudizio prognostico sull'esito verosimile della lite in assenza dell'errore.
- La chiamata in causa del terzo da parte del difensore del convenuto, se compatibile con l'ampiezza della procura alle liti e con l'oggetto della controversia, non è di per sé indice di negligenza professionale.
- Quando l'errore denunciato attiene a una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale o di particolare complessità tecnica, la responsabilità del professionista richiede il superamento della soglia dell'ordinaria colpa e può configurarsi solo in presenza di dolo o colpa grave.
- La scelta del giudice di compensare o meno le spese di lite rientra nella discrezionalità del merito e non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non abbia esplicitamente motivato il mancato esercizio del potere di compensazione.
- La parte non può imputare al professionista le conseguenze della propria scelta processuale di non impugnare una decisione sfavorevole, se tale scelta è stata autonoma e interruttiva del nesso causale rispetto al preteso danno.
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