Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15237/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato, mentre non vi è stata alcuna modifica del trattamento sanzionatorio se non il rigetto del motivo sulle attenuanti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di frode informatica. Con il primo motivo ha censurato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta dalla Corte di cassazione una mera riproposizione delle censure già sollevate in appello e già disattese, priva quindi di specificità. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti è stata giudicata logica e sufficiente, non essendo necessario che il giudice esamini analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma soltanto quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    È la norma incriminatrice oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello; il ricorso non ha scalfito la valutazione di merito sulla sussistenza del reato.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ribadisce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito, se non si confronta in modo critico e specifico con la motivazione impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze di merito integra un motivo solo apparente e quindi non specifico.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo tenuto a prendere in esame uno per uno tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFrode informaticaImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.