Cassazione Civile, Ordinanza n. 35936/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2010, 2011 e 2012. La Commissione tributaria provinciale aveva deciso la lite in primo grado; in appello, proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese concessionario della riscossione, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ritenendo che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale capogruppo, non potesse costituirsi con avvocato del libero foro e dovesse essere difesa dall'Avvocatura dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di patrocinio da parte di un avvocato del libero foro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per la rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione e, negli altri casi, può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità della delibera ex art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933; tale conclusione vale anche alla luce dello ius superveniens di interpretazione autentica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... nonché dell'agente della riscossione ... sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"
non esclude l'applicazione delle disposizioni che consentono all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro per la difesa tecnica nei giudizi tributari
art. 12, comma 8, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma interpretazione nel testo
art. 1, comma 8, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
"L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ... Lo stesso ente può altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro ... ovvero può avvalersi ed essere rappresentato ... da propri dipendenti delegati"
stabilisce una facoltà alternativa di patrocinio: Avvocatura dello Stato, avvocati del libero foro o dipendenti delegati, secondo i casi e i criteri indicati
art. 4-novies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58
"il comma 8 citato si interpreta nel senso che ... l'articolo 43, quarto comma ... si applica esclusivamente nei casi in cui ... intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio"
norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva che limita l'obbligo di delibera motivata ai soli casi di controversie convenzionalmente riservate all'Avvocatura e disponibilmente assunte da questa
art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
la delibera motivata è necessaria solo quando l'Agenzia, in controversie riservate all'Avvocatura su base convenzionale, scelga di non avvalersene; non opera quando l'Avvocatura sia indisponibile o quando la lite non sia riservata
art. 4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato come parametro di legittimità per il ricorso ad avvocati del libero foro nel rispetto del codice dei contratti pubblici
art. 17 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato come ulteriore parametro di legittimità per il ricorso ad avvocati del libero foro nel rispetto del codice dei contratti pubblici
art. 1, comma 5, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
richiamato quale base degli atti di carattere generale che definiscono i criteri per scegliere gli avvocati del libero foro
art. 380-bis c.p.c.
usato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la difesa in giudizio non è monopolisticamente riservata all'Avvocatura dello Stato: la legge prevede un regime alternativo che consente, nei casi non riservati o quando l'Avvocatura sia indisponibile, il patrocinio di avvocati del libero foro senza formalità ulteriori.
- La necessità della delibera motivata ex art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933 sussiste solo quando la controversia rientri, per previsione convenzionale, tra quelle affidate all'Avvocatura dello Stato e l'ente intenda comunque non avvalersene; non opera invece se l'Avvocatura non accetta il patrocinio.
- Il richiamo all'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 non esclude la disciplina speciale introdotta dall'art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016 sulla difesa tecnica dell'agente della riscossione davanti alle commissioni tributarie.
- Quando la legge e la convenzione attribuiscono all'ente una pluralità di modalità di difesa, la scelta del difensore si presume conforme al relativo presupposto legale e non richiede, in cassazione, una specifica allegazione o prova del presupposto stesso.
- L'interpretazione autentica sopravvenuta può chiarire retroattivamente il significato della disciplina previgente e incidere sulla validità della costituzione in giudizio già avvenuta.
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