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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14327/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto in concorso: 1) contesta la fondatezza del riconoscimento effettuato dai carabinieri sulla base di filmati di videosorveglianza e deduce l'obbligo di ricognizione formale (art. 213 e 361 c.p.p.); 2) contesta il rigetto delle istanze di particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 131-bis c.p.); 3) censura l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.)

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha respinto i primi due motivi ritenendo legittimo il valore indiziario del riconoscimento operato dagli agenti sui filmati di buona qualità e congrua la motivazione del rigetto della particolare tenuità e delle attenuanti. Ha invece accolto il terzo motivo perché la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla sospensione condizionale della pena, determinando una nullità motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; la sentenza è annullata limitatamente a tale omissione e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio su quel punto

Norme richiamate

  • art. 213 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di procedere sempre a una formale ricognizione; il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla polizia giudiziaria su filmati di videosorveglianza può costituire indizio grave e preciso e la valutazione della sua attendibilità spetta al giudice di merito

  • art. 361 c.p.p.

    Citato nel motivo di ricorso in relazione alle prove: la Corte ha implicitamente escluso che l'assenza di una ricognizione formale determini automaticamente invalidà del riconoscimento operato nel corso delle indagini

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, alla luce delle modalità della condotta (spregiudicatezza) e del danno non esiguo, il fatto non fosse di particolare tenuità

  • art. 131-bis c.p.

    Riguarda le attenuanti speciali/criteri di applicazione: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche, richiedendo solo un congruo riferimento agli elementi decisivi

  • art. 163 c.p.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha considerato l'omessa pronuncia sulla richiesta come vizio di motivazione che comporta annullamento limitato e rinvio per nuovo esame

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma sul vizio per omessa o contraddittoria motivazione: la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui la Corte d'appello non si è pronunciata sulla sospensione condizionale

Massime di principio

  • Il riconoscimento di una persona nei filmati di videosorveglianza effettuato dagli organi di polizia giudiziaria può costituire un indizio grave e preciso; la sua attendibilità è valutata dal giudice di merito e non comporta automaticamente la necessità di una formale ricognizione
  • Il codice di rito non impone vincoli rigidi sui mezzi investigativi: la scelta tra mezzi tipici e atipici (es. visione filmati, riconoscimenti informali) rientra nella discrezionalità delle investigazioni, salvo che il loro utilizzo comprometta il diritto di difesa
  • Per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto occorre una valutazione complessiva delle modalità di esecuzione e del danno; comportamenti 'spregiudicati' o un danno non esiguo ostano al riconoscimento della tenuità
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione congrua ma non necessariamente estesa: è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi; la Corte di legittimità verifica solo la sufficienza logico-argomentativa
  • Il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi su tutte le specifiche doglianze proposte dalle parti in appello; l'omessa pronuncia su una richiesta rilevante (es. sospensione condizionale) configura vizio di motivazione e determina annullamento limitato e rinvio
  • In caso di rinvio per omessa decisione su un provvedimento favorevole alla difesa (es. sospensione condizionale), il giudice del rinvio deve valutare ex novo la richiesta alla luce degli elementi di fatto e di diritto e motivare espressamente la decisione

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