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Ordinanza

Ordinanza n. 527/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) valida per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all'art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze 2023/2024, DM n. 119/2023, circolare ministeriale n. 43440/2023 e avviso ministeriale n. 44017/2023, nella parte relativa all'inserimento in fasce aggiuntive e alla preclusione della partecipazione alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti ministeriali e la graduatoria concernenti la formazione delle GPS per l'anno scolastico 2023/2024, contestando il loro inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D in ragione del possesso di titoli di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero e non ancora riconosciuti dal Ministero. Hanno inoltre contestato la preclusione all'accesso al ruolo, anche mediante la procedura della call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di legittimità dedotti nel merito. In via processuale, i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza processuale di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. La modalità è stata ritenuta necessaria in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà prevedibili nel reperimento dei relativi indirizzi. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L'inosservanza del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza non decide nel merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nell'ambito del processo amministrativo, l'integrazione del contraddittorio secondo modalità adeguate alla presenza di una pluralità di parti.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto, il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo coinvolge un elevato numero di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere attuata mediante la pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione resistente e degli uffici amministrativi interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
  • Il giudice può fissare un termine perentorio per l'esecuzione della pubblicazione e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova; l'inosservanza del termine perentorio può determinare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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