Sentenza n. 4562/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro un’informazione interdittiva antimafia emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’interdittiva antimafia e, in appello, la sentenza del TAR deducendo error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. L’appellante ha sostenuto che la decisione prefettizia e la sentenza di primo grado si sarebbero fondate essenzialmente su rapporti di parentela e conoscenza, senza adeguata valutazione degli elementi favorevoli rappresentati dall’assenza di condanne per reati mafiosi a carico di alcuni soggetti, dalla natura risalente e asseritamente non sintomatica di colloqui e fermi, nonché dall’assenza di condanne dei figli dell’amministratrice. Ha inoltre contestato la rilevanza della gestione familiare, della distanza tra sede legale e sede operativa e della diversa professionalità dell’amministratrice. L’Amministrazione ha difeso l’interdittiva richiamando la persistenza di rapporti personali ed economici con soggetti contigui alla criminalità organizzata, la condanna del marito dell’amministratrice per bancarotta fraudolenta, l’inserimento di familiari e dipendenti nel medesimo settore imprenditoriale, la presenza di soggetti controindicati nell’organico, i rapporti commerciali con imprese riconducibili a contesti criminali e il complessivo quadro indiziario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che l’interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva e opera mediante anticipazione della soglia di tutela sociale: non richiede l’accertamento di responsabilità penali né il raggiungimento della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale prefettizia, fondata su un ragionamento induttivo-probabilistico e sulla regola del più probabile che non, purché sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti. Gli elementi sintomatici devono essere valutati unitariamente e nella loro connessione reciproca. Nel caso concreto, i rapporti familiari e personali, la continuità dei rapporti economici, la gestione familiare dell’impresa, la presenza di soggetti collegati ad ambienti criminali e gli ulteriori dati organizzativi e commerciali costituivano un quadro fattuale complessivo, concordante e univoco, idoneo a giustificare la prognosi di condizionabilità dell’attività imprenditoriale. Le spese del giudizio d’appello sono state poste a carico della società e liquidate in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
La disciplina dell’informazione antimafia consente una valutazione preventiva del rischio di infiltrazione mafiosa, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto da elementi sintomatici e indiziari valutati complessivamente, secondo una prognosi probabilistica.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata nel quadro del procedimento prefettizio di prevenzione antimafia e della possibilità di rimuovere figure professionali controindicate dopo l’avvio del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia è una misura di prevenzione cautelare e non una sanzione né uno strumento di accertamento della responsabilità penale; pertanto può fondarsi anche su fatti e vicende meramente sintomatici o indiziari, senza necessità di una condanna penale definitiva.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato dall’autorità prefettizia mediante un giudizio induttivo-probabilistico secondo la regola del più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, e non secondo lo standard penalistico della certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- Gli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa devono essere esaminati in modo unitario e nella loro connessione reciproca: anche circostanze non decisive isolatamente possono acquisire valenza probatoria nel quadro complessivo.
- La prognosi interdittiva è legittima quando il complesso degli elementi fattuali consente di ipotizzare, anche indirettamente, che l’attività economica possa essere condizionata dalla criminalità organizzata o agevolarne le attività, purché il quadro indiziario non sia meramente immaginario o aleatorio.
- Il controllo giurisdizionale sull’interdittiva antimafia deve verificare la ragionevolezza, coerenza e adeguatezza del quadro indiziario complessivo, senza sostituire la valutazione prefettizia con una propria autonoma prognosi quando l’amministrazione abbia motivatamente ricostruito un rischio concreto di condizionamento.
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