Sentenza n. 6398/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto del 30/01/2025, notificato il 31/01/2025, del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, con il quale veniva irrogata al ricorrente la “sanzione della PENA PECUNIARIA (4/30 di una mensilità)”; - della delibera dell’11/02/2025 del Consiglio Regionale di disciplina del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, con la quale veniva proposta l’irrogazione a carico del ricorrente della “sanzione della pena pecuniaria nella misura di quattro trentesimi di una mensilità [...]”, già comminata con decreto notificato; - di tutti gli atti del procedimento disciplinare, anche quelli della fase istruttoria conclusasi con la relazione conclusiva del funzionario istruttore appositamente nominato, nonché di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a quattro trentesimi di una mensilità, unitamente agli atti presupposti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare deducendo, in sintesi: violazione delle norme sul procedimento disciplinare previste dal d.lgs. n. 449/1992, lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e della partecipazione procedimentale, illogicità manifesta, difetto e postuma integrazione della motivazione, violazione dei doveri di correttezza e lealtà, preconfezionamento della sanzione; carenza di potere, arbitrarietà e incompetenza; violazione delle disposizioni sostanziali del d.lgs. n. 449/1992 e travisamento dei fatti; ulteriore violazione delle norme procedimentali e del diritto di difesa. In particolare, con il primo motivo è stato contestato che il decreto sanzionatorio fosse stato adottato dal Provveditore il 30 gennaio 2025, mentre la proposta del Consiglio regionale di disciplina risultava deliberata in data successiva, l'11 febbraio 2025, e quindi dopo l'adozione e la notificazione del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittimo il procedimento disciplinare. La proposta del Consiglio regionale di disciplina avrebbe dovuto costituire un necessario prius logico e cronologico rispetto al decreto sanzionatorio; invece, dagli atti risultava che la proposta recava una data successiva a quella del decreto. L'Amministrazione non ha dimostrato che la proposta fosse stata comunque trasmessa anteriormente all'adozione della sanzione, limitandosi a riferire che gli atti del Consiglio erano depositati brevi manu presso il Provveditorato e non mediante protocollazione interna. Né ha giustificato la successiva data formale della deliberazione. Il primo motivo è stato quindi ritenuto fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi per carenza di utilità concreta derivante dal loro esame. Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.lgs. 449/1992
Richiamato nell'ambito delle disposizioni sul procedimento disciplinare, insieme agli artt. 16 e 17, a sostegno della necessità che la proposta dell'organo disciplinare preceda il provvedimento sanzionatorio.
art. 16 d.lgs. 449/1992
La violazione della sequenza procedimentale disciplinare, per l'adozione della sanzione prima della proposta del Consiglio regionale di disciplina, determina l'illegittimità del provvedimento.
art. 17 d.lgs. 449/1992
La proposta del Consiglio regionale di disciplina deve costituire un prius logico e cronologico rispetto all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
art. 15 d.lgs. 449/1992
Richiamato tra le disposizioni procedimentali la cui violazione è stata dedotta, ma non esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 1 d.lgs. 449/1992
Richiamato tra le disposizioni sostanziali asseritamente violate, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 3, comma 2, lett. d), d.lgs. 449/1992
Richiamato tra le disposizioni sostanziali asseritamente violate, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 3 l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di motivazione è stata dedotta, ma non esaminata perché il ricorso è stato definito sulla base dell'illegittimità della sequenza procedimentale.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare regolato dal d.lgs. n. 449/1992, la proposta del Consiglio regionale di disciplina deve precedere, sul piano sia logico sia cronologico, l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
- È illegittima la sanzione disciplinare adottata prima della deliberazione dell'organo disciplinare competente, quando l'amministrazione non dimostri che la proposta sia stata comunque formata e trasmessa anteriormente all'adozione dell'atto finale.
- La mera allegazione di una trasmissione informale degli atti mediante deposito brevi manu non è sufficiente a provare che la proposta disciplinare abbia preceduto il provvedimento sanzionatorio, soprattutto quando la data formale della deliberazione è successiva a quella della sanzione.
- L'accoglimento di un motivo che comporta l'annullamento degli atti impugnati consente di assorbire gli ulteriori motivi quando il loro esame non arrechi al ricorrente alcuna ulteriore utilità.
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