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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 788/2024 in data 8 ottobre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 788/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, anche mediante determinazione del contenuto del provvedimento o sostituzione dell’amministrazione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza risultava notificata al Ministero l’11 febbraio 2025; era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto originariamente sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza: il ricorrente aveva documentato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, il Ministero non aveva contestato l’inadempimento e risultava decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia. Tuttavia, nel corso del giudizio, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva versato quanto dovuto. Il pagamento ha determinato l’estinzione della pretesa sostanziale e la conseguente cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il TAR ha liquidato le spese in 500 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha disposto la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento del rimedio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, comprese le richieste di esecuzione, di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di chiedere l’applicazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione della decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ha ritenuto tale termine decorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una decisione giurisdizionale passata in giudicato non sia stata eseguita dall’amministrazione obbligata, purché siano documentati il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e l’inadempimento amministrativo.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della decisione giudiziale e deve essere considerato ai fini della verifica della tempestività dell’azione di ottemperanza.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la pretesa sostanziale all’esecuzione del giudicato.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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