Cassazione Civile, Ordinanza n. 39409/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un immobile sito nel Comune di Giulianova. La locatrice ha introdotto un giudizio ex art. 447 c.p.c. chiedendo l'accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione, la declaratoria di inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni, la risoluzione del rapporto e il rilascio del bene. Il convenuto ha resistito sostenendo, in via principale, che la locazione non esistesse e proponendo in riconvenzionale domanda di usucapione dell'immobile, assumendo di averne posseduto il bene uti dominus. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e rigettato l'usucapione. In appello, la Corte territoriale ha invece accolto l'appello incidentale della locatrice, accertando l'esistenza della locazione e dichiarandone la risoluzione per grave inadempimento del conduttore, rigettando l'appello principale del convenuto. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per asserita inesistenza della locazione; violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c. per avere la Corte escluso il possesso utile ad usucapionem; violazione degli artt. 2697, 1321-1325 c.c. e L. n. 431/1998 per errata ripartizione dell'onere della prova e per avere trascurato elementi che, a suo dire, dimostravano il possesso; violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione ritenuta insufficiente; travisamento della prova e errata valutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivatamente accertato l'esistenza di un rapporto locativo originario tra la dante causa della locatrice e i genitori del ricorrente, e che il ricorrente era entrato in relazione con l'immobile in forza di un titolo negoziale, circostanza incompatibile con il possesso ad usucapionem dedotto. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito sia nel rigetto della domanda di usucapione sia nella dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 447 c.p.c.
indica il rito speciale per le controversie in materia di locazione, sotto il quale è stata introdotta la domanda originaria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere usato per contestare una diversa lettura del materiale istruttorio o per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché, in realtà, veicolava una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 1158 c.c.
l'usucapione richiede un possesso utile, che è escluso quando la relazione con il bene trae origine da un titolo negoziale di detenzione.
art. 1141 c.c.
la detenzione non si trasforma in possesso utile all'usucapione se non risulta un mutamento del titolo originario; qui il rapporto era ricondotto a locazione.
art. 2697 c.c.
la censura sull'onere della prova è stata ritenuta priva di fondamento poiché la Corte territoriale aveva già escluso in fatto il possesso utile ad usucapionem.
artt. 1321-1325 c.c.
richiamati dal ricorrente, ma non ritenuti decisivi: il giudice di merito aveva già accertato l'esistenza del contratto di locazione sulla base delle prove raccolte.
L. n. 431 del 1998
normativa invocata dal ricorrente in relazione al rapporto locatizio; la Corte non ha ravvisato profili decisivi di violazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso, sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione logica e coerente.
- Ai fini dell'usucapione, la relazione materiale con il bene deve essere qualificabile come possesso e non come detenzione derivante da un titolo negoziale; la preesistenza di un contratto di locazione esclude di regola la configurabilità del possesso utile se non sia provato un mutamento del titolo.
- La deduzione del possesso ad usucapionem richiede allegazioni e prove specifiche idonee a dimostrare l'esercizio del potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà; non è sufficiente invocare comportamenti compatibili con la mera disponibilità del bene in forza di un rapporto obbligatorio.
- Le doglianze di travisamento della prova devono indicare in modo puntuale l'elemento istruttorio asseritamente travisato e il suo contenuto essenziale; una censura generica è inammissibile.
- Quando il giudice di merito accerta l'esistenza del rapporto locativo e l'inadempimento del conduttore, può dichiararne la risoluzione e disporre il rilascio dell'immobile, restando insindacabile in cassazione la ricostruzione fattuale se adeguatamente motivata.
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