Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28307/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, socio al 60% di una società a ristretta base sociale, per l’anno d’imposta 2009. Parallelamente, la società era stata oggetto di ripresa a tassazione per varie operazioni, tra cui una relativa alla cessione di uno yacht ("Caiman") a prezzo ritenuto dall’Ufficio antieconomico e inferiore al valore reale; la società era poi stata dichiarata fallita. Sul reddito del socio veniva applicata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tipica delle società di capitali a ristretta base sociale. In primo grado il contribuente otteneva accoglimento per la rilevanza pregiudiziale dell’annullamento, in altra sede, dell’accertamento societario; in appello la decisione veniva riformata con conferma di due dei tre rilievi. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che non fosse stato considerato che i militari della Guardia di Finanza avevano depurato il prezzo dello yacht dal residuo leasing, circostanza che rendeva la cessione antieconomica; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per avere il giudice d’appello contrastato i dati contabili con argomentazioni generiche e apodittiche; (3) violazione delle norme sul processo tributario e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere il giudice di merito rideterminato la pretesa fiscale dopo avere rilevato un errore di calcolo, ma avere invece annullato integralmente una voce dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del primo motivo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto che il fatto storico dedotto dall’Ufficio — la depurazione del prezzo dello yacht dal residuo leasing, oggetto di discussione e decisivo — fosse stato omesso nel giudizio di merito. Ha invece escluso la sussistenza di una motivazione solo apparente, ritenendo che la sentenza d’appello contenesse un percorso argomentativo sufficiente a superare il minimo costituzionale della motivazione. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati; il terzo motivo è rimasto assorbito, anche perché la Cassazione ribadisce che nel processo tributario il giudice deve, quando necessario, rideterminare il quantum della pretesa e non limitarsi ad annullare in toto l’atto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di violazione processuale non può essere usata per aggirare i limiti del sindacato di legittimità e trasformarsi in censura di merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se priva della esposizione delle ragioni della decisione o se motivata in modo meramente apparente, cioè non idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi.

  • art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione del processo tributario, in relazione alla dedotta nullità della sentenza.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel terzo motivo in relazione ai poteri del giudice tributario.

  • art. 35, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere l’obbligo del giudice di rideterminare la pretesa nei limiti del petitum.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte richiama il principio per escludere che la rideterminazione del quantum lo violi.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo a sostegno della pretesa violazione dei poteri decisori del giudice.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito; la sua violazione non può essere dedotta come vizio processuale se in realtà si chiede una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 12 preleggi

    Usato come criterio interpretativo della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., letta come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    Serve a qualificare il fatto storico decisivo come fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, principale o, secondo una parte di giurisprudenza e dottrina, anche secondario.

  • d.l. n. 83/2012, art. 54, conv. in l. n. 134/2012

    La riforma ha ristretto il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. al minimo costituzionale.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se il giudice di merito abbia trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa ricostruzione del merito.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece censurabile in cassazione una motivazione che, pur sintetica, renda percepibile la ratio decidendi e superi il minimo costituzionale.
  • Nel processo tributario, se l’accertamento è solo parzialmente infondato, il giudice non deve limitarsi ad annullare integralmente l’atto, ma deve anche rideterminare il quantum della pretesa entro i limiti del petitum e sulla base degli elementi acquisiti.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una sollecitazione alla rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.
  • In tema di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere scrutinata solo alla luce dei fatti storici rilevanti accertati nel giudizio di merito, inclusi quelli concernenti il valore effettivo delle operazioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.