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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/591

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/591 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per inserire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Guernsey e Jersey nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare nell'Unione partite di paglia e fieno. La misura è collegata alla prevista data di recesso del Regno Unito dall'Unione e alle garanzie fornite circa il rispetto delle condizioni fitosanitarie e veterinarie per un periodo iniziale di almeno nove mesi. L'obiettivo è evitare perturbazioni degli scambi dopo il recesso, mantenendo il regime di controlli previsto dalla normativa UE.

Modifica dell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno, con inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Guernsey e di Jersey.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi con paesi terzi di partite di paglia e fieno soggette ai controlli veterinari alle frontiere ai sensi della direttiva 97/78/CE e del regolamento (CE) n. 136/2004. Interessa gli Stati membri dell'Unione, gli operatori che importano tali prodotti e, sul lato esterno, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché alcune dipendenze della Corona indicate nell'allegato. L'efficacia decorre dal 13 aprile 2019, salvo il caso in cui a tale data il diritto dell'Unione continui ad applicarsi al Regno Unito e al suo interno.

Modifica dell'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare paglia e fieno nell'Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/591 interviene sul regolamento (CE) n. 136/2004, aggiornando l'allegato V relativo ai paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno. La modifica è adottata nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione e mira a garantire continuità degli scambi, evitando interruzioni derivanti dall'uscita del Regno Unito dal quadro giuridico dell'UE.

Contesto normativo e ragioni dell'intervento

La Commissione richiama la direttiva 97/78/CE, che disciplina i controlli veterinari sui prodotti provenienti da paesi terzi, e ricorda che l'articolo 19, paragrafo 1, le impone di predisporre gli elenchi dei prodotti vegetali soggetti a controlli veterinari e dei paesi terzi autorizzati a esportarli nell'Unione. La paglia e il fieno sono già inclusi tra i prodotti sottoposti a controlli frontali nel regolamento (CE) n. 136/2004, mentre l'allegato V contiene l'elenco degli Stati o territori autorizzati all'importazione.

Il regolamento è collegato alla notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE e alla decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 12 aprile 2019. Poiché il recesso era previsto divenire effettivo dal 13 aprile 2019, la Commissione considera opportuno inserire il Regno Unito e alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi autorizzati, sulla base delle garanzie ricevute circa il rispetto delle condizioni UE per almeno nove mesi dopo la data di recesso.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

L'atto riguarda gli scambi con paesi terzi di partite di paglia e fieno soggette a controlli veterinari alle frontiere. I destinatari pratici sono gli Stati membri, che devono applicare l'elenco aggiornato ai posti d'ispezione frontalieri, e gli operatori economici coinvolti nell'importazione di tali prodotti. Sul versante esterno, l'inclusione riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Guernsey e Jersey.

Modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004

La modifica sostanziale consiste nell'inserimento, nell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004, delle seguenti voci:

  • GB: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
  • GG: Guernsey;
  • JE: Jersey.

Tali inserimenti avvengono in corrispondenza di posizioni precise nell'elenco preesistente, come indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione.

Decorrenza e condizione sospensiva

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applichi dal 13 aprile 2019. La norma contiene una clausola condizionale importante: il regolamento non si applica se, a tale data, il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Natura dell'atto

Il regolamento è adottato dalla Commissione ed è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti dell'Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco dei paesi autorizzati

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento di esecuzione. Nell'elenco sono inseriti il codice GB per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il codice GG per Guernsey dopo la voce relativa al Cile, nonché il codice JE per Jersey dopo la voce relativa all'Islanda.

Presupposti e finalità della modifica

I considerando collegano la modifica alla notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE e alla decisione (UE) 2019/476, che proroga il termine di recesso fino al 12 aprile 2019. La Commissione prende atto delle garanzie fornite dal Regno Unito e da alcune dipendenze della Corona circa il rispetto, a decorrere dalla data di recesso, delle condizioni del regolamento (CE) n. 136/2004 per almeno nove mesi, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.

Decorrenza, efficacia e clausola condizionale

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 13 aprile 2019. Tuttavia non si applica se a tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Base giuridica e natura dell'atto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE ed è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli veterinaricommercio con paesi terzimercato internobrexit

Testo integrale

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