Cassazione Civile, Sentenza n. 02657/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato l'avviso di accertamento comunale per il recupero IMU relativo all'anno 2015, in relazione alla negata applicazione dell'esenzione per i cosiddetti "beni-merce". La ricorrente deduceva che: 1) la dichiarazione richiesta dall'art. 2, comma 5-bis del d.l. 31/08/2013 n. 102 era stata in sostanza presentata tramite PEC il 30/06/2014 e che il modello ministeriale non era stato modificato per l'indicazione dei beni-merce; 2) il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e i principi di capacità contributiva ed uguaglianza impedivano la perdita del beneficio per un mero vizio formale; 3) la successiva l. 27/12/2019 n. 160 (commi 751 e 769) avrebbe, dal 1° gennaio 2022, eliminato l'effetto decadenziale dell'obbligo dichiarativo e, in quanto norma più favorevole, sarebbe applicabile in via retroattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'agevolazione IMU per i "beni-merce" è subordinata alla presentazione di una specifica dichiarazione annuale, prevista a pena di decadenza dall'art. 2, comma 5-bis del d.l. n. 102/2013. La comunicazione informale via PEC del 30/06/2014 non sostituisce l'adempimento formale richiesto e, inoltre, non poteva valere a favore dell'anno d'imposta 2015 essendo riferita al 2013. La Corte ha altresì escluso che il principio della sostanza sulla forma o la conoscenza "aliunde" del Comune possano supplire alla mancata dichiarazione perentoria. Infine ha ritenuto non assorbente la richiamata norma del 2019: questa non ha abrogato l'obbligo dichiarativo né ha eliminato le conseguenze decadenziali già maturate. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi, esborsi, rimborso forfettario e accessori) e alla possibilità di un ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis
«Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto ... con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.»
La Corte interpreta la norma come imponendo un obbligo dichiarativo costitutivo e perentorio a pena di decadenza: la dichiarazione formale annuale è condizione imprescindibile per ottenere l'esenzione e non può essere sostituita da comunicazioni informali o dalla conoscenza amministrativa.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 9-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
riferimento al regime di favore per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita
Usata per ricostruire l'evoluzione del trattamento tributario dei beni-merce e giustificare la previsione regolamentare della dichiarazione come elemento funzionale al nuovo regime di esenzione.
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 56, comma 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27
riferimento al previgente regime con riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per un periodo limitato
Richiamata per mostrare il precedente regime più favorevole e la successiva sostituzione con esenzione integrale, utile a comprendere la finalità del legislatore.
d.m. 30 ottobre 2012 (modello dichiarazione)
modello ministeriale di dichiarazione pubblicato in G.U. n. 258 del 5 novembre 2012
La Corte osserva che il modello allora vigente consentiva comunque di dichiarare i beni merce, e che i contribuenti dovevano continuare ad utilizzarlo fino all'adozione di eventuali modifiche; ma la forma e il termine restano perentori.
l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 751 e 769
previsione riguardante l'esonero IMU per i beni-merce e richiamo alla disciplina transitoria d'uso del modello
La Corte chiarisce che, pur avendo riconfermato l'esenzione, la legge del 2019 non ha abrogato né eliminato l'obbligo dichiarativo né le conseguenze decadenziali per le omissioni anteriori; dunque non opera come norma "favor rei" in senso abrogativo rispetto alla decadenza già maturata.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3
richiamato in relazione alla materia sanzionatoria
Usato dalla ricorrente nella censura, ma la Corte conferma che le sanzioni e gli effetti dell'omesso versamento restano applicabili se l'obbligo dichiarativo non è stato adempiuto.
Massime di principio
- L'agevolazione IMU per i fabbricati "beni-merce" è subordinata alla presentazione di una dichiarazione formale specifica: tale obbligo è costitutivo e perentorio, e la sua omissione comporta decadenza dal beneficio.
- Comunicazioni informali o la mera conoscenza dell'amministrazione comunale "aliunde" non possono sostituire l'adempimento dichiarativo previsto dalla legge.
- La valutazione dell'esenzione è annuale: l'adempimento va ripetuto per ciascun anno d'imposta interessato, poiché i requisiti possono variare nel tempo.
- Modifiche normative successive che riconfermano o ampliano un beneficio non abrogano automaticamente l'obbligo dichiarativo preesistente né sanano omissioni già determinate a decadenza, salvo espressa disposizione abrogativa o salvifica.
- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può essere invocato per eludere oneri dichiarativi espressamente previsti dalla normativa fiscale quando questi sono stabiliti a pena di decadenza.
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