CCNL Industrie (Fapi - Ciu)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 giu 2017 al 31 mag 2020
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Per i lavoratori dipendenti delle Industrie, su tutto il territorio nazionale, con applicazione a tutte le imprese industriali e ai relativi rapporti di lavoro, anche speciali e compatibilmente alle diverse forme d'impiego e formative richiamate dal contratto. Il campo di applicazione ricomprende, tra gli altri, i settori siderurgico, navalmeccanico, elettromeccanico ed elettronico, auto-aviomotoristico, metallurgia non ferrosa, fonderie di seconda fusione, meccanica generale, chimico e parachimico, nonché in generale industrie pesanti e leggere/manifatturiere.
Inquadramento generale
Il contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese industriali ed è valido dal 01/06/2017 al 31/05/2020.
La disciplina contrattuale opera su base nazionale e riguarda in modo unitario i rapporti di lavoro instaurati dalle industrie con il proprio personale dipendente. Il testo richiama inoltre l'obbligo di applicazione integrale degli istituti contrattuali, inclusi bilateralità, assistenza sanitaria, solidarietà e previdenza complementare, per quanto previsto dal sistema contrattuale.
Ambito di applicazione
Il CCNL ricomprende, in particolare:
- industrie di base o "pesanti";
- industrie manifatturiere o di trasformazione;
- settori siderurgico, navalmeccanico, elettromeccanico ed elettronico;
- auto-aviomotoristico;
- metallurgia non ferrosa;
- fonderie di seconda fusione;
- meccanica generale;
- stabilimenti chimici e parachimici.
Validità e rinnovo
- Decorrenza: 01/06/2017
- Scadenza: 31/05/2020
- In assenza di disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.
- In caso di vacanza contrattuale, è prevista un'indennità provvisoria pari al 60% del tasso di inflazione sul minimo tabellare dopo 3 mesi, elevata all'80% dopo 6 mesi.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- FAPI
- CESAC
Organizzazioni sindacali
- FILDI-CIU
Trattamento economico
La retribuzione tabellare è mensile, riconosciuta per 13 mensilità. La sintesi retributiva riportata considera anche:
- scatti biennali: massimo 8 biennali;
- E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) di € 30,00 mensili per 13 mensilità, non dovuto dalle imprese aderenti alla bilateralità ed in regola con i versamenti.
Minimi mensili, scatti ed E.A.R. dal 01/06/2017
| Livello | Minimo mensile dal 01/06/2017 | Scatto biennale | E.A.R. |
|---|---|---|---|
| Q/QS* | € 2.284,12 | € 34,26 | € 30,00 |
| 1 | € 1.965,83 | € 29,49 | € 30,00 |
| 2 | € 1.711,20 | € 25,67 | € 30,00 |
| 3 | € 1.541,44 | € 23,12 | € 30,00 |
| 4 | € 1.392,91 | € 20,89 | € 30,00 |
| 5 | € 1.265,59 | € 18,98 | € 30,00 |
| 6 | € 1.159,50 | € 17,39 | € 30,00 |
| 7 | € 1.074,62 | € 16,12 | € 30,00 |
* Ai Quadri Superiori è assicurato un trattamento economico e normativo pari a quello dei quadri, oltre a una voce aggiuntiva collegata alle funzioni aziendali svolte, da definire in sede di contrattazione di secondo livello o individuale.
Parametri retributivi
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Numero mensilità | 13 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 8 scatti biennali, ciascuno pari all'1,50% della paga base conglobata, rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
Tredicesima
È prevista una gratifica natalizia pari a una mensilità della retribuzione in atto.
Bilateralità ed E.A.R.
Il testo completo prevede contribuzione a EBICOST pari a € 120,00 annui, di cui:
- € 96,00 annui a carico azienda;
- € 24,00 annui a carico lavoratore.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità devono corrispondere al lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo di € 30,00 lordi mensili.
Altri elementi economici
Indennità speciale per personale non soggetto a limitazioni di orario
Alle lavoratrici e ai lavoratori non soggetti a limitazioni di orario spetta un'indennità speciale pari al 20% della paga base nazionale funzionale, condizionata alle mansioni svolte.
Reperibilità
La reperibilità può essere:
- esterna: regolata dalla contrattazione aziendale;
- interna: fino a un massimo di 10 notti al mese, con compenso di € 20,00 lordi per ciascuna notte di servizio, oltre alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro straordinario notturno.
Richiamo in servizio
Se il lavoratore in riposo viene richiamato in servizio con preavviso non superiore a 24 ore, spetta un compenso lordo forfettario di € 6,00 per ogni ora di prestazione effettuata.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
- Di regola la prestazione è distribuita su almeno 5 giorni lavorativi consecutivi.
Per il personale imbarcato, il contratto rinvia alla normativa specifica del settore; in linea generale durante la navigazione l'orario giornaliero è di 8 ore, salvo esigenze del momento.
Flessibilità e banca ore
Il contratto prevede:
- possibilità di superare il normale orario settimanale per un massimo di 24 settimane annue;
- media plurisettimanale nell'arco dell'anno con:
- massimo 45 ore settimanali;
- massimo 10 ore giornaliere;
- minimo 35 ore settimanali.
Le ore eccedenti confluiscono nella banca ore secondo le regole contrattuali. Le maggiorazioni spettanti vanno comunque liquidate.
Per il recupero delle ore in banca:
- il lavoratore può utilizzare riposi compensativi;
- le ore eccedenti la 45ª ora possono confluire in una banca individuale delle ore;
- il recupero può avvenire entro i termini previsti dal contratto, con liquidazione economica se il recupero non è possibile.
Maggiorazioni
Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende quello svolto tra le 22:00 e le 06:00.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Notturno feriale | 15% |
| Notturno festivo | 20% |
Lavoro festivo
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Diurno festivo | 10% |
| Notturno festivo (22:00-06:00) | 20% |
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario feriale diurno | 15% |
| Straordinario feriale notturno | 30% |
| Straordinario festivo diurno | 30% |
| Straordinario festivo notturno | 50% |
Lavoro a turni
Ai lavoratori inseriti in servizi su turni ruotanti con continuità nelle 24 ore, comprendenti almeno 5 notti al mese, spetta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, tutte le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Per il personale imbarcato, le festività trascorse in navigazione danno diritto a riposi compensativi corrispondenti; per le semifestività del 24 dicembre e del sabato prima di Pasqua spetta mezza giornata di riposo compensativo.
Ferie annuali
Il lavoratore con almeno 12 mesi di anzianità ha diritto a:
| Distribuzione settimanale | Ferie |
|---|---|
| Settimana corta su 5 giorni | 22 giorni lavorativi |
| Settimana su 6 giorni | 26 giorni |
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 24 ore annue.
- Permessi non retribuiti: 48 ore annue.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Permessi per nascita/adozione del figlio
- 2 giorni di permesso retribuito al padre.
Permessi per lutto
| Evento | Permesso |
|---|---|
| Decesso di padre, madre, fratello, sorella, coniuge, figli | 3 giorni |
| Decesso di suocero o nonno | 2 giorni |
In caso di comprovata disgrazia familiare o grave calamità naturale può essere concordato un congedo straordinario retribuito fino a 5 giorni di calendario.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
Periodo di comporto:
- 6 mesi nell'arco dell'ultimo biennio, anche per più episodi morbosi;
- 9 mesi nell'ultimo triennio.
Trattamento economico:
- primi 3 giorni di carenza: retribuiti al 60% della retribuzione in atto, se l'assenza supera 10 giorni o in caso di ricovero;
- dal 4° al 180° giorno: integrazione aziendale fino al 100% del trattamento economico.
Infortunio
Periodo di comporto: fino a quando dura l'inabilità temporanea.
Trattamento economico:
- giorno dell'infortunio: a carico del datore di lavoro;
- 1°, 2°, 3° giorno successivi: 60% della retribuzione a carico del datore di lavoro;
- dal 4° giorno fino a fine infortunio: integrazione fino al 100% della retribuzione percepita prima dell'infortunio.
Maternità
Il contratto rinvia alla disciplina di legge vigente in materia.
Classificazione del personale
È prevista una scala classificatoria articolata in 7 livelli retributivi più la categoria Quadri.
In termini sintetici:
- Q / QS: Quadri e Quadri Superiori;
- 1° e 2° livello: funzioni direttive;
- 3° e 4° livello: profili di concetto / specializzati;
- 5° e 6° livello: profili operativi, qualificati, ordine;
- 7° livello: mansioni esecutive / ordine / operaio comune.
Periodo di prova
| Livelli | Durata |
|---|---|
| QS-Q | 210 giorni |
| I - II | 180 giorni |
| III | 150 giorni |
| IV - V | 120 giorni |
| VI - VII | 90 giorni |
Ai fini del computo del periodo di prova rilevano solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
Sono previste:
- possibilità di lavoro supplementare nel part-time orizzontale nei limiti dell'orario a tempo pieno;
- clausole flessibili, con preavviso di almeno 2 giorni;
- clausole elastiche per part-time verticale o misto.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- minimo 6 mesi;
- massimo 36 mesi;
- fino a 48 mesi per figure assimilabili all'artigianato inquadrabili al IV livello;
- fino a 60 mesi per figure con specifiche competenze tecniche inquadrabili al II e III livello.
Retribuzione apprendisti
La retribuzione è calcolata in percentuale sul livello di destinazione:
| Periodo | Retribuzione |
|---|---|
| Primi 12 mesi | 60% |
| Dal 13° al 24° mese | 70% |
| Dal 25° al 36° mese | 80% |
| Dal 37° al 48° mese | 85% |
| Dal 49° al 60° mese | 90% |
Somministrazione di lavoro
Limiti numerici
| Base computo | Numero di lavoratori |
|---|---|
| 0-5 | 80% |
| 6-9 | 80% |
| 9-18 | 75% |
| Oltre 18 | 50% |
La base di computo è l'organico complessivo dell'unità produttiva al momento dell'attivazione del rapporto; sono inclusi lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti.
Tempo determinato
Durata e proroghe
- durata massima: 36 mesi, comprese le proroghe;
- proroghe ammesse: fino a 5 volte nell'arco dei 36 mesi, per la stessa attività lavorativa.
Limiti numerici
| Base computo | Numero di lavoratori |
|---|---|
| 0-5 | 5 |
| 6-9 | 7 |
| 10-18 | 9 |
| Oltre 18 | 40% |
I limiti non si applicano alle aziende stagionali.
Preavviso
Fino a 5 anni di servizio compiuti
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| QS-Q-I | 60 giorni di calendario |
| II-III | 30 giorni di calendario |
| IV-V | 20 giorni di calendario |
| VI-VII | 15 giorni di calendario |
Oltre 5 e fino a 10 anni di servizio compiuti
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| QS-Q-I | 90 giorni di calendario |
| II-III | 45 giorni di calendario |
| IV-V | 30 giorni di calendario |
| VI-VII | 20 giorni di calendario |
Oltre 10 anni di servizio compiuti
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| QS-Q-I | 120 giorni di calendario |
| II-III | 60 giorni di calendario |
| IV-V | 45 giorni di calendario |
| VI-VII | 20 giorni di calendario |
Il periodo di preavviso è computato agli effetti del TFR.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Si applica il trattamento previsto dalla Legge n. 297/1982.
La base di calcolo comprende, secondo il contratto:
- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- anzianità forfettaria di settore per gli operai e scatti biennali per gli impiegati;
- eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
- indennità non occasionali;
- accordi integrativi.
Ulteriori aspetti rilevanti
Diritto allo studio
Previsto un monte massimo di 150 ore annue individuali retribuite, nei limiti contrattuali.
Permessi sindacali
Ai dirigenti sindacali delle organizzazioni firmatarie sono concessi permessi retribuiti fino a 25 giorni annui per ciascuna organizzazione sindacale.
Tirocinio
Per il tirocinio a tempo pieno è previsto un rimborso spese minimo di € 300,00 mensili, salvo previsioni regionali o accordi più favorevoli.
Sanzioni disciplinari
Tra le sanzioni previste:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa fino a un massimo di 4 ore di retribuzione base;
- sospensione fino a 10 giorni.
Osservazioni conclusive sul contenuto economico
Dal punto di vista economico, gli elementi più rilevanti del contratto sono:
- i minimi tabellari per livello in vigore dal 01/06/2017;
- gli 8 scatti biennali dell'1,50%;
- l'E.A.R. di € 30,00 mensili per 13 mensilità, dovuto in caso di mancata adesione regolare alla bilateralità;
- le maggiorazioni per notturno, festivo, straordinario e turni;
- l'indennità del 20% per personale non soggetto a limitazioni di orario;
- l'indennità di reperibilità interna di € 20,00 a notte e il compenso di richiamo in servizio di € 6,00 l'ora.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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