Cassazione Civile, Ordinanza n. 37614/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva ricostruito induttivamente, per l'anno d'imposta 2004, il reddito d'impresa di una società in accomandita semplice e, per riflesso, il reddito di partecipazione imputato alla socia accomandataria, oltre a IVA e IRAP dovute dalla società. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello la lite si era svolta senza la partecipazione della società e senza la socia accomandante. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo che l'annullamento, in un separato giudizio, dell'accertamento societario producesse automaticamente effetti anche sull'accertamento notificato alla socia accomandataria. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo: 1) violazione dell'art. 5 TUIR e dell'art. 2909 c.c., per avere la CTR fatto derivare la nullità dell'accertamento personale dalla nullità dell'accertamento societario; 2) violazione di varie norme civilistiche e dell'art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973, per non avere considerato la disciplina della responsabilità dei soci e degli eredi della società estinta; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione all'avviso societario, sostenendo che la cancellazione della società non impedisse all'Erario di agire verso la socia illimitatamente responsabile. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un profilo preliminare: nelle controversie relative a società di persone e ai soci, l'accertamento è unitario e sussiste litisconsorzio necessario originario fra società e tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché nel giudizio non erano stati evocati la società e la socia accomandante, l'intero contraddittorio era integro solo con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Inoltre, la sopravvenuta estinzione della società non faceva venir meno il potere dell'Agenzia di agire verso la socia illimitatamente responsabile, secondo il principio di successione nei rapporti sociali dopo la cancellazione della società. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e quella di primo grado, dichiarando la nullità di entrambi i gradi di merito e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna perché disponga l'integrazione del contraddittorio e celebri nuovamente il giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo preliminare sul difetto di integrità del contraddittorio: ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, ha cassato sia la sentenza di appello sia quella di primo grado e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti della società e della socia accomandante e celebri il giudizio di primo grado. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio. I motivi di ricorso dell'Agenzia non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dalla questione processuale rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per il principio di imputazione automatica per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma applicata per affermare il litisconsorzio necessario nel processo tributario e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato incidentalmente come norma che consente la riunione dei giudizi, senza incidere sulla soluzione decisiva.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per affermare la priorità logica dell'esame della regolarità del contraddittorio rispetto ai motivi di ricorso.
art. 2909 c.c.
Evocato come parametro nella censura dell'Agenzia sul giudicato, ma non scrutinato nel merito per l'assorbimento della questione processuale.
artt. 2312, 2313, 2315, 2324 e 2495 c.c.
Richiamati dall'Agenzia per sostenere la persistenza della responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società; la Corte richiama il principio per cui l'obbligazione sociale si trasferisce ai soci secondo il regime di responsabilità loro proprio.
art. 65, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di azione verso soci e liquidatori dopo la cancellazione della società, ma non decisivo nel dispositivo.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie concernenti società di persone e redditi imputati per trasparenza ai soci, la lite ha carattere inscindibile e deve vedere la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo.
- La mancata evocazione di uno o più litisconsorti necessari nel giudizio tributario determina nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando la società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese, l'obbligazione sociale non si estingue automaticamente, ma si trasferisce ai soci secondo il regime di responsabilità loro proprio; il creditore sociale può quindi agire nei loro confronti nei limiti o con l'estensione previsti dalla legge.
- Nel processo di cassazione, la verifica dell'integrità del contraddittorio precede l'esame dei motivi di ricorso quando emerge un possibile difetto di litisconsorzio necessario.
- L'annullamento di un accertamento societario non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento emesso verso il socio, se manca un'esatta verifica del necessario contraddittorio e dei rapporti processuali tra i diversi destinatari dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →