Cassazione Civile, Ordinanza n. 34324/2025 del 28/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento degli interessi sul ritardato rimborso di due crediti IVA riferiti agli anni d’imposta 2005 e 2011. Per il credito 2005, la società originaria aveva chiesto il rimborso di Euro 4.300.000; dopo una richiesta documentale dell’Ufficio, la sospensione del rimborso era stata revocata il 03/10/2006, mentre la richiesta di polizza fideiussoria era intervenuta solo il 04/09/2009. La ricorrente sosteneva che gli interessi dovessero decorrere già dal 03/10/2006, o quantomeno dal 25/05/2011, e contestava il mancato riconoscimento del periodo anteriore alla richiesta di garanzia. Per il credito 2011, la società aveva chiesto il rimborso di Euro 516.456; l’Ufficio aveva richiesto documentazione nel 2012 e la contribuente aveva prodotto una polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa assicuratrice poi ritenuta non iscritta all’IVASS. La ricorrente chiedeva gli interessi per il periodo 28/08/2012-12/09/2012 e, comunque, dal 01/01/2013 fino al 24/11/2014. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 38-bis d.P.R. 633/1972 e dell’art. 6 L. 212/2000, sostenendo che, in presenza di ritardo non ragionevole del rimborso, gli interessi dovessero essere riconosciuti e che la sospensione non potesse protrarsi oltre il termine di decadenza dell’accertamento. Con il secondo motivo chiedeva la cassazione della statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il primo motivo, limitatamente al credito IVA relativo all’anno d’imposta 2005, riconoscendo gli interessi per il periodo compreso tra il 03/10/2006 e il 04/09/2009. Ha ritenuto invece infondate le pretese sugli altri periodi richiesti, sia perché non tempestivamente dedotti nel giudizio di merito, sia perché, per il credito 2011, la documentazione e la garanzia prodotte non erano idonee a far decorrere gli interessi: la richiesta documentale era stata evasa oltre il termine di novanta giorni e la polizza era stata rilasciata da impresa non autorizzata dall’IVASS, dunque non conforme ai requisiti di legge. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata solo in parte; decidendo nel merito, la Corte ha riconosciuto gli interessi dovuti sul rimborso IVA 2005 nel periodo indicato e ha condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
il rimborso IVA deve essere eseguito entro tre mesi dalla dichiarazione; gli interessi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla presentazione e non si computa il periodo tra richiesta documentale e consegna quando il ritardo del contribuente superi quindici giorni; la sospensione degli interessi non può essere giustificata da inerzia dell’Amministrazione ma può operare in caso di ritardo imputabile al contribuente; la garanzia richiesta deve rispettare i requisiti legali.
art. 6 L. n. 212 del 2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’esigenza di correttezza e proporzionalità nell’azione amministrativa, ma non è oggetto di una autonoma ratio decidendi nel testo riportato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale indicata quale parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 1, lett. c), L. 10 giugno 1982, n. 348
la polizza assicurativa idonea a costituire cauzione a favore dello Stato deve essere rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata; una polizza emessa da impresa non autorizzata non soddisfa l’onere documentale richiesto per il rimborso IVA.
art. 2, comma 3, n. 15, d.lgs. n. 209 del 2005
la garanzia fideiussoria in questione è ricondotta al ramo danni, settore cauzioni, e quindi richiede autorizzazione IVASS.
art. 13 d.lgs. n. 209 del 2005
l’attività assicurativa nel ramo cauzioni può essere esercitata solo previa autorizzazione dell’IVASS.
Massime di principio
- In materia di rimborsi IVA, gli interessi moratori decorrono secondo la disciplina dell’art. 38-bis d.P.R. 633/1972 e non possono essere negati per il solo fatto che il rimborso sia stato liquidato tardivamente, quando il ritardo non sia imputabile al contribuente.
- La sospensione del decorso degli interessi per richiesta di documentazione opera solo per il periodo in cui il contribuente non abbia tempestivamente adempiuto; se la documentazione è prodotta oltre il termine di quindici giorni, il periodo di ritardo non si computa ai fini degli interessi.
- La richiesta di garanzia fideiussoria da parte dell’Amministrazione interrompe o incide sulla decorrenza degli interessi solo se la garanzia prodotta è conforme ai requisiti di legge; una polizza rilasciata da impresa non autorizzata non è idonea a far decorrere gli interessi in favore del contribuente.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte domande nuove rispetto a quelle formulate nel giudizio di merito: la richiesta di interessi può essere accolta solo nei limiti del petitum originario.
- Quando il ricorso è accolto anche solo parzialmente con decisione nel merito, la statuizione sulle spese dei gradi di merito può essere travolta e le spese complessive possono essere poste a carico della parte soccombente principale.
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