Cassazione Penale, Sentenza n. 06241/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori impugnano l'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, articolando due motivi: (1) violazione di legge e mancata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 275, comma 3, c.p.p., deducendo che il Tribunale avrebbe operato una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere e non avrebbe tenuto conto degli indirizzi della Corte costituzionale; (2) vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione agli artt. 275, comma 3, e 299 c.p.p., nonché omissione di considerazione di elementi fattuali specifici (tempo decorso, lungo periodo di custodia, precarie condizioni di salute, personalità dell'imputato, assenza di precedenti, segni di ravvedimento) già valutati dal GUP e idonei, secondo la difesa, a superare la presunzione di adeguatezza della misura carceraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., così come novellato dalla legge n. 47/2015: per l'indagato/imputato associato alla associazione di tipo mafioso sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità e le pronunce della Corte costituzionale (che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della norma solo con riguardo al concorrente esterno e ad altre specifiche fattispecie), osservando che nel caso di specie, essendovi condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., la presunzione opera e non è superata dalle deduzioni difensive. La Corte ha dunque ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione del Tribunale circa la persistenza delle esigenze cautelari, ha confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La norma, nella versione successiva alla legge n. 47/2015, è interpretata dalla Corte come fonte di una presunzione relativa di pericolosità sociale e di una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per l'associato all'associazione di tipo mafioso; tale presunzione non è stata ritenuta superabile nel caso concreto.
art. 416-bis cod. pen.
La sussistenza della fattispecie di associazione mafiosa (art. 416-bis) giustifica, secondo la giurisprudenza richiamata, l'applicazione della presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
artt. 3, 13, 27 Cost.
Le censure costituzionali proposte dalla difesa (e richiamate nella motivazione) sono state valutate alla luce dei precedenti della Corte costituzionale: le ragioni di principio addotte non hanno portato la Corte di legittimità a ritenere inammissibile o illegittima l'applicazione della norma nel caso dell'associato.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito una motivazione logica e non contraddittoria circa la persistenza delle esigenze cautelari, perciò non sussiste il vizio dedotto.
legge n. 47 del 2015
La novella ha modificato l'art. 275 c.p.p.; la Corte ritiene che la versione così modificata legittimi la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per l'associato.
legge n. 203 del 1991, art. 7
Richiamata in riferimento alle pronunce costituzionali che hanno censurato la presunzione assoluta nella parte riferita a delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991; tuttavia tali pronunce non incidono sulla presunzione applicabile all'associato mafioso.
Sentenze Corte costituzionale nn. 48/2015 e 57/2013
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della disciplina dell'art. 275, comma 3, c.p.p. limitatamente ad alcune figure (concorrente esterno e previsione per delitti solo aggravati), ma ha ritenuto compatibile la presunzione di adeguatezza esclusiva per l'associato; la Corte di legittimità si attiene a tale indirizzo.
Massime di principio
- Quando è contestato il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), la giurisprudenza ritiene operante una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli associati, difficile da superare con argomentazioni generiche.
- Le censure basate su esigenze individuali (stato di salute, tempo trascorso, assenza di precedenti, segni di ravvedimento) devono essere supportate da elementi concreti e specifici e da una motivazione che mostri in modo persuasivo la sopravvenuta incompatibilità della misura; altrimenti il giudice applica la presunzione normativa.
- Le pronunce della Corte costituzionale hanno limitato la portata della presunzione assoluta in specifici casi (concorrente esterno, delitti solo aggravati), ma non hanno cancellato la presunzione per l'associato: le impugnazioni in cassazione devono fondarsi su profili di illegittimità di diritto o su vizi gravissimi di motivazione, non su mera rivalutazione del merito.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti in modo libero; verifica la legittimità e la logicità della motivazione. Se la motivazione del giudice di merito è logica e completa, il ricorso per vizio di motivazione è destinato a non essere accolto.
- Per contrastare efficacemente una misura più afflittiva basata sull'art. 275, comma 3, c.p.p., la difesa deve dimostrare specificamente e con prove l'irrilevanza o l'assenza delle esigenze cautelari e, se possibile, richiamare pronunce costituzionali o di legittimità direttamente applicabili al caso concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06120/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06121/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06122/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06123/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06124/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06126/2026 del 16/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →