Cassazione Penale, Sentenza n. 20091/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per diffamazione aggravata relativa a due articoli del 12/11/2015 sul "Corriere della Sera". Gli articoli riferivano, sulla base di conversazioni intercettate nell'ambito di indagini, che la giudice Anna Scognamiglio avrebbe avuto rapporti con le manovre del marito Guglielmo Manna finalizzate a favorire il Presidente De Luca, con citazione della frase sintetica "abbiamo finita. È fatta" (ritenuta inesistente) e l'identificazione errata dell'interlocutrice in una seconda chiamata (Anna Scognamiglio invece di Anna Manna). In Cassazione la difesa deduceva vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell'esimente del diritto di cronaca (piena o putativa), oltre alla mancata esclusione della responsabilità del direttore responsabile e censure sulla liquidazione della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse adeguatamente confrontato il contenuto dell'articolo con il compendio probatorio disponibile al momento della pubblicazione: la notizia era sostanzialmente corrispondente agli atti investigativi dell'epoca e l'articolo presentava il contenuto come ipotesi/ dubbio degli inquirenti, senza affermare certezze colpevolistiche. La Cassazione ha ritenuto marginale l'inesattezza relativa all'identità dell'interlocutrice e non idonea a travolgere l'esimente del diritto di cronaca; ha quindi assolto Fiorenza Sarzanini ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. perché il fatto non costituisce reato, e perciò ha escluso ogni responsabilità penale per omesso controllo in capo al direttore Luciano Fontana. Di conseguenza sono stati annullati gli effetti della condanna penale a carico degli imputati.
Norme richiamate
Art. 21 Cost.
Tutela della libertà di manifestazione del pensiero e diritto di informare, bilanciato con l'obbligo di rispetto della verità sostanziale: il diritto di cronaca è riconosciuto ma deve riferirsi agli sviluppi delle indagini al momento della pubblicazione ed evitare affermazioni certe non corrispondenti agli atti.
Art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Definisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa; la Corte ha valutato se l'attribuzione di illeciti nell'articolo fosse corrispondente al nucleo essenziale dei fatti presenti negli atti investigativi dell'epoca, ritenendo che quando la notizia è mutuata da provvedimenti/atti giudiziari la corrispondenza a tali atti può integrare l'esimente del diritto di cronaca.
Art. 51 cod. pen.
Richiamata come riferimento alle scriminanti; la Corte ha affrontato l'esimente (piena o putativa) del diritto di cronaca, valutando la legittimità della condotta giornalistica alla luce delle circostanze e della buona fede.
Art. 530 cod. proc. pen.
Norma processuale citata dalla difesa tra le disposizioni di riferimento per le statuizioni di merito; la Corte ha richiamato principi processuali relativi alla valutazione della prova e alla motivazione delle decisioni penali.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Fondamento giuridico dell'assoluzione pronunciata: la Corte ha assolto perché "il fatto non costituisce reato", applicando l'art. 129 comma 2 c.p.p. in conseguenza della valutazione sulla corrispondenza tra notizia e atti investigativi.
Art. 57 cod. pen.
Principio sulla responsabilità del direttore responsabile per il fatto commesso dal giornalista tramite il periodico; la Corte ha escluso la responsabilità del direttore in ragione dell'assoluzione del giornalista (assenza del fatto come reato).
Art. 2, L. 69/1963 (Carta dei doveri del giornalista)
Richiama l'obbligo dei giornalisti al rispetto della verità sostanziale dei fatti e dei doveri di lealtà e buona fede; la Corte ha valutato la condotta della giornalista alla luce di tali obblighi ritenendola compatibile con l'esercizio corretto del diritto di cronaca.
Art. 10 CEDU
Rilevanza del diritto alla libertà di espressione e di informazione nella valutazione dell'esimente del diritto di cronaca; la Corte ha bilanciato tale diritto con la protezione della reputazione secondo principi europei.
Massime di principio
- La verità della notizia in materia di cronaca giudiziaria va valutata rispetto agli atti e agli sviluppi investigativi disponibili al momento della pubblicazione, non in base a successivi esiti processuali.
- Se un articolo riproduce o sintetizza ipotesi investigative presenti negli atti (senza affermare certezze), ciò può rientrare nell'esimente del diritto di cronaca, purché non si travisino i fatti nel loro nucleo essenziale.
- Imprecisioni marginali o inesattezze formali (es. errore sull'identità di un interlocutore) non superano l'esimente se non alterano la struttura essenziale della notizia e non producono un'aggravazione della reputazione oltre quanto già implicato dalla posizione processuale.
- Il giornalista ha il dovere di esercitare la cronaca senza enfasi colpevolista e di contestualizzare le informazioni; la sintesi è ammessa se non travisa il contenuto sostanziale degli atti.
- La responsabilità penale del direttore responsabile (art. 57 c.p.) è rimessa all'accertamento della responsabilità del giornalista: l'assoluzione di quest'ultimo per non costituzione del reato esclude in genere la responsabilità del direttore.
- Esiste una forma di 'scriminante putativa' quando il giornalista, in buona fede e sulla base di atti documentali, ritiene fondata la notizia; la sua efficacia dipende dalla ragionevole fondazione della convinzione al momento della pubblicazione.
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