Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 996/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 2319/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Milano, fondato sulla condanna a un anno e otto mesi di reclusione e a 400 euro di multa per tentata rapina e lesioni personali. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 27, comma 2, Cost. e mancata valutazione concreta della pericolosità sociale. In particolare, ha lamentato che l'Amministrazione si fosse basata sul solo precedente penale, senza considerare l'inserimento lavorativo e sociale, la condotta collaborativa nel processo penale, l'offerta risarcitoria alla persona offesa, l'assenza di ulteriori precedenti, la lunga permanenza in Italia dal 2015 e la presenza di un fratello titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha inoltre riferito che era in corso un procedimento di riabilitazione.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la condanna per tentata rapina e lesioni personali rientri tra i reati ostativi al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, secondo l'automatismo previsto dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e riferito ai reati di cui all'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. Tale automatismo è stato ritenuto compatibile con la Costituzione, in ragione della gravità dei reati e della loro diretta offensività nei confronti della persona. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 è stata giudicata non pertinente, poiché riguardava diverse fattispecie rientranti nell'art. 381 c.p.p. e aveva escluso l'automatismo solo per quelle ipotesi. Nel caso concreto, le modalità violente della condotta, consistita nell'uso di un oggetto di vetro e di pugni per ottenere il portafogli della vittima, hanno confermato la ragionevolezza della prognosi legale di pericolosità sociale. L'attività lavorativa regolare è stata ritenuta non incompatibile con tale valutazione, trattandosi di profili distinti. Quanto ai legami familiari, l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 è stato ritenuto applicabile allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, situazione diversa dalla mera presenza di un fratello in Italia. Il richiamo alla vita familiare non determina comunque una prevalenza automatica sull'interesse pubblico alla sicurezza e al controllo dell'immigrazione. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e l'appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese del grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La condanna per determinati reati gravi, riconducibili alle fattispecie indicate dalla norma e all'art. 380 c.p.p., costituisce causa ostativa automatica al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

    La valutazione dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e degli altri legami rilevanti è richiesta per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto; la mera presenza di un fratello sul territorio non integra tale condizione.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disposizione relativa al ricongiungimento familiare, non applicabile alla mera presenza di un fratello dello straniero sul territorio nazionale.

  • art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.

    Le condanne per i reati ricompresi nelle fattispecie indicate dalla norma sono considerate ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    È stato invocato dall'appellante in relazione alla necessità di una valutazione concreta della sua situazione personale, ma il motivo non è stato accolto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione dell'appello con decisione in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La condanna per un reato grave ricompreso tra quelli indicati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 380 c.p.p. può impedire automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, senza che l'Amministrazione debba svolgere un'ulteriore valutazione individualizzata della pericolosità sociale, quando la presunzione legislativa risulti ragionevole e proporzionata rispetto alla gravità del reato e alla tutela della sicurezza pubblica.
  • La sospensione condizionale della pena, l'estinzione del reato o della pena e l'avvio di un procedimento di riabilitazione non eliminano, di per sé, l'effetto ostativo della condanna previsto dalla disciplina sul permesso di soggiorno.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, relativa a fattispecie rientranti nell'art. 381 c.p.p., non estende automaticamente l'obbligo di valutazione concreta della pericolosità sociale alle diverse condanne per reati gravi ricompresi nell'art. 380 c.p.p.
  • L'inserimento lavorativo dello straniero non neutralizza l'effetto ostativo derivante dalla condanna per un reato grave, poiché la regolare attività lavorativa e la pericolosità sociale costituiscono profili valutativi distinti.
  • L'obbligo di considerare i vincoli familiari e la durata del soggiorno previsto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 opera, nella fattispecie esaminata, per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto; la mera presenza di un fratello regolarmente soggiornante non determina l'applicazione automatica di tale disciplina né prevale di per sé sull'interesse pubblico alla sicurezza e al controllo dell'immigrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.