Regolamento (UE) 2024/2867
Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di produzione biologica dell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2018/848 per precisare e ampliare le modalità di presentazione del logo biologico dell’UE. In particolare, autorizza espressamente la versione totalmente invertita in bianco e nero (negativa), fornisce il riferimento cromatico RGB del logo verde e rende obbligatorio il bordo esterno di delimitazione quando lo sfondo ne compromette la visibilità. Le modifiche riguardano l’allegato V e si applicano direttamente negli Stati membri dopo l’entrata in vigore.
Modifica le regole di presentazione del logo di produzione biologica dell’Unione europea, integrando le versioni consentite e i parametri cromatici di riferimento.
Ambito di applicazione
Si applica alla presentazione grafica del logo di produzione biologica dell’Unione europea disciplinato dall’allegato V del regolamento (UE) 2018/848, quindi agli operatori che utilizzano il logo nell’etichettatura, nella comunicazione e nei supporti digitali relativi ai prodotti biologici. Incide sul formato del logo utilizzabile, sui colori di riferimento e sulle condizioni in cui può o deve essere apposto un bordo esterno di delimitazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2024/2867: presentazione del logo di produzione biologica dell’Unione europea
Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2018/848 per chiarire le modalità grafiche di utilizzo del logo biologico dell’Unione europea. La finalità, indicata nei considerando, è quella di rispondere a esigenze tecniche e di garantire una presentazione uniforme e leggibile del logo, anche in formato digitale e su sfondi che ne riducono la visibilità.
Ambito della modifica
L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato V del regolamento (UE) 2018/848, cioè la disciplina dei modelli e delle condizioni di impiego del logo di produzione biologica dell’UE. Non incide sulla definizione generale di prodotto biologico, ma sulle regole di rappresentazione del marchio/logo nei contesti di etichettatura e comunicazione dei prodotti biologici.
Colori di riferimento del logo
Il nuovo punto 1.2 dell’allegato V specifica i riferimenti cromatici del logo verde:
- CMYK: 50/0/100/0;
- Pantone: n. 376;
- RGB: 169/201/56.
L’introduzione del valore RGB risponde all’esigenza di utilizzo del logo nei supporti digitali, affiancando i riferimenti già previsti per la stampa.
Versioni consentite del logo
Il nuovo punto 1.3 chiarisce che il logo può essere usato:
- in bianco e nero, secondo il modello indicato;
- in bianco e nero totalmente invertito, cioè in formato negativo.
L’uso di tali versioni non a colori è però subordinato a una condizione: esse sono ammesse solo quando non sia possibile utilizzare il modello a colori.
Visibilità e bordo esterno di delimitazione
Il nuovo punto 1.5 rafforza la regola già richiamata nei considerando in materia di leggibilità del logo. Quando lo sfondo ne compromette la visibilità, deve essere apposto un bordo esterno di delimitazione attorno al logo, in modo da farlo risaltare meglio. La previsione mira a garantire la corretta percezione del logo e il rispetto delle proporzioni grafiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2018/848
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2018/848 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato. La modifica riguarda esclusivamente le specifiche di presentazione grafica del logo di produzione biologica dell’Unione europea.
Riferimenti cromatici del logo verde
Il nuovo punto 1.2 dell’allegato V stabilisce il colore di riferimento del logo verde come verde 50/0/100/0 nel processo CMYK, Pantone n. 376 e 169/201/56 nel modello RGB, quest’ultimo introdotto per l’uso digitale.
Uso del logo in bianco e nero e in negativo
Il nuovo punto 1.3 prevede che il logo possa essere utilizzato in bianco e nero e anche in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo quando non sia possibile utilizzare il modello a colori.
Bordo esterno di delimitazione
Il nuovo punto 1.5 stabilisce che, se il logo risulta scarsamente visibile a causa dello sfondo, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo per migliorarne la visibilità.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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