Cassazione Civile, Ordinanza n. 16123/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, fondato su esiti di un procedimento penale, con recupero di maggiori Irpef, addizionali regionale e comunale, contributo di solidarietà e sanzioni per redditi diversi non dichiarati, ritenuti proventi di attività illecite. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività, con rigetto dell'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per asserita forza maggiore. In appello la CTR del Lazio aveva confermato che non vi fosse un impedimento incolpevole, rilevando che l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria era limitato a un'ora al giorno e comunque cessato prima della scadenza del termine; inoltre il sequestro dei documenti non impediva in modo decisivo la proposizione del ricorso. In cassazione il contribuente deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c. e omesso esame/motivazione su fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che la CTR avesse omesso di valutare l'esistenza di una causa di forza maggiore, sia soggettiva (misura cautelare) sia oggettiva (sequestro della documentazione contabile), che avrebbe reso tempestivo il termine solo dalla restituzione degli atti il 4/07/2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché la sentenza d'appello confermava quella di primo grado con motivazione sovrapponibile, integrando una 'doppia conforme'; ha inoltre osservato che il motivo mirava in realtà a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva espresso una ratio decidendi comprensibile. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 153 c.p.c., la Corte ha affermato che la valutazione sull'inesistenza della forza maggiore era congrua e non sindacabile in cassazione: né l'obbligo di presentazione alla P.G., limitato e cessato prima della scadenza, né il sequestro della documentazione, peraltro non specificamente dimostrato come ostativo alla difesa, integravano un impedimento tale da giustificare la rimessione in termini. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini presuppone un impedimento incolpevole e oggettivamente impeditivo; la causa di forza maggiore va provata in modo concreto e non può essere ricavata da ostacoli non decisivi o superabili con gli strumenti processuali disponibili.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
La dedotta violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dai giudici di merito.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Il vizio è ammissibile solo se riguarda uno specifico fatto storico decisivo; è escluso quando il motivo mira a un generico riesame del merito. In presenza di doppia conforme opera una limitazione ulteriore alla censura.
art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva di reale argomentazione o presenti anomalie estreme tali da renderne incomprensibile la ratio; non basta un asserito difetto di sufficienza della motivazione.
art. 258 c.p.p.
La disciplina consente l'estrazione di copia degli atti e documenti sequestrati, sicché il sequestro non implica automaticamente una compressione del diritto di difesa tale da integrare forza maggiore.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte ha posto le spese e un'ulteriore somma a carico del ricorrente, valorizzando la soccombenza e le ragioni della definizione anticipata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata disposta una condanna al pagamento di una somma ulteriore, richiamata nel contesto della definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione anticipata del giudizio può sorreggere la liquidazione delle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, quale effetto della soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non viene indicata una divergenza tra le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La motivazione apparente ricorre solo in caso di radicale mancanza o di incomprensibilità della giustificazione della decisione; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia sintetica o non condivisa.
- La rimessione in termini per causa di forza maggiore richiede un impedimento concreto, oggettivo e non superabile con l'ordinaria diligenza o con gli strumenti processuali disponibili; misure limitative non assolute o il sequestro di documenti non bastano, di per sé, a provare l'impossibilità di proporre tempestivamente l'impugnazione.
- Il sequestro della documentazione non integra automaticamente impossibilità di difesa quando l'ordinamento consente l'estrazione di copie degli atti sequestrati, sicché occorre dimostrare in modo specifico la reale incidenza impeditiva sul termine processuale.
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