Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di fornitura di materiali tra una società fornitrice e una società in nome collettivo acquirente. La fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo; l'opposizione dell'acquirente veniva accolta e il decreto revocato. Ritenendo che quel giudicato avesse accertato la mancata consegna della merce, la società acquirente agiva poi per ottenere la restituzione di quanto già pagato in parte, ma la domanda veniva respinta nei gradi di merito. In cassazione i soggetti che avevano agito come ex soci della società estinta proponevano sei motivi, ma la Corte non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio un vizio preliminare di legittimazione processuale: il ricorso era stato proposto da persone fisiche che si erano qualificate come soci/amministratori o ex soci, senza allegare e dimostrare di essere succedute, quali aventi causa, nella specifica pretesa creditoria della società cancellata dal registro delle imprese. La controricorrente aveva inoltre eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso, ritenendo tempestivo il deposito perché rileva la data di consegna del plico all'ufficio postale. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva dei ricorrenti: dopo l'estinzione della società, non basta la qualità di ex soci o amministratori per impugnare in cassazione, occorrendo allegare e provare la successione nella specifica posizione giuridica attiva della società estinta. Per tale ragione la Corte non ha esaminato i singoli motivi di ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Ai fini della tempestività del deposito del ricorso per cassazione, quando ci si avvalga del servizio postale rileva la data di consegna del plico all'ufficio postale entro il termine previsto.
artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
d.lgs. n. 6 del 2003
La riforma del diritto societario è richiamata per affermare il fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
Sussistendo i presupposti, deve essere posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17
È la disposizione che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Cass., Sez. Un., n. 6070/2013
L'estinzione della società cancellata determina un fenomeno successorio a favore dei soci per debiti e per beni e diritti non compresi nel bilancio di liquidazione, ma non per mere pretese o crediti incerti o illiquidi non liquidati.
Cass. n. 8521/2021
L'ex socio che agisca per una pretesa della società estinta deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa e dimostrarne i presupposti, non essendo sufficiente la sola qualità di socio o liquidatore.
Cass. n. 684/2016
È richiamata per il principio secondo cui, nel deposito a mezzo posta del ricorso per cassazione, conta la data di consegna all'ufficio postale.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, l'eventuale prosecuzione o proposizione di azioni relative a posizioni attive della società richiede che il socio si qualifichi e provi come successore nella specifica pretesa, non essendo sufficiente la mera qualità di ex socio o amministratore.
- Il fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società opera, per le posizioni attive, solo per i diritti e beni effettivamente trasferiti o non liquidati; le mere pretese, specie se incerti o illiquidi, non si presumono automaticamente attribuite ai soci.
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività del deposito del ricorso effettuato per posta si verifica con riferimento alla data di consegna del plico all'ufficio postale, se avvenuta entro il termine di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non è tenuta a esaminare nel merito i motivi dedotti.
- La mera intestazione dell'atto o la menzione della qualità di socio, amministratore o ex socio non bastano a fondare la legittimazione processuale ad agire per diritti già facenti capo a una società estinta.
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