Cassazione Penale, Ordinanza n. 16091/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato, dopo avere ottenuto l'applicazione della pena concordata ex art. 444 e ss. c.p.p. per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ha impugnato la sola statuizione relativa alla confisca di euro 5.540,00, somma già sottoposta a sequestro. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge; con il secondo vizio di motivazione. Le censure miravano a contestare la legittimità della confisca, ma la Corte rileva che esse si risolvono nella riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito e, soprattutto, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente non indicava specifici travisamenti delle prove e non deduceva reali vizi logici della motivazione, che invece il Tribunale aveva adeguatamente fondato sulla sproporzione della somma rispetto ai redditi dichiarati e all'attività economica riferita all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; quanto al vizio motivazionale, ha inoltre escluso che la motivazione della confisca fosse mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Ha quindi confermato la confisca della somma di euro 5.540,00, rilevando che il Tribunale l'aveva giustificata in base alla sproporzione tra il denaro sequestrato e la capacità reddituale documentata dall'imputato, che non presentava dichiarazioni fiscali dal 2021, aveva dichiarato per quell'anno un reddito lordo di euro 4.700,00 e aveva prodotto solo alcune fatture, senza prova dei relativi incassi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato quale base dell'applicazione della pena concordata (patteggiamento) definita in primo grado
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice del reato di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità oggetto della sentenza
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice precedente.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie o una lettura alternativa degli elementi di fatto, salvo che si deduca specificamente un travisamento decisivo delle emergenze processuali.
- La motivazione sulla confisca di somme di denaro può ritenersi adeguata quando il giudice valorizzi la sproporzione tra l'importo sequestrato e la capacità reddituale o l'attività economica documentata dell'imputato.
- La censura di vizio motivazionale è manifestamente infondata quando la decisione impugnata espone in modo coerente le ragioni della confisca e non presenti mancanze, contraddizioni o illogicità manifeste.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del gravame, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15942/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15980/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15985/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15987/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15989/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15991/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →